Ddl Concorrenza 2022: novità in materia di RAEE e Responsabilità Estesa del Produttore
È stato approvato dal Senato il 15 novembre e si trova attualmente in corso di esame in commissione alla Camera, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che apporta modifiche alla disciplina della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e a quella dei RAEE e dei sistemi collettivi di finanziamento.
In materia di RAEE, l’articolo 6 del disegno di legge, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, introducendo tre nuovi commi rispetto al testo originario. L'obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti e di razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il comma 3-bis, posposto al comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo de quo dispone che i sistemi di gestione individuali e collettivi assicurino la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi ambientali di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'Allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40.
Il comma 3-ter dispone che le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
Il comma 3-quater, da ultimo, dispone che i sistemi collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.
L’articolo 7 reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1) e modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (comma 2).
In tema di Responsabilità Estesa del Produttore, il c.1 dell'art. 7 integra il disposto del c.6 dell’art. 178-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) precisando che la verifica della corretta attuazione degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e va condotta non solo per ciascun sistema di responsabilità estesa del produttore istituito e per tutti i soggetti responsabili (art. 178-ter co. 6, lett. e), ma anche tenendo conto degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere.
Il comma 2, lettera a), modifica il comma 10-bis dell’art. 10 del D.Lgs. 49/2014, che disciplina la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE. Il testo vigente prevede che ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento. La lettera in esame è volta a ridurre dal 3% all’1% la quota minima di mercato, precisando che tale percentuale:
- dev’essere conseguita in relazione ad almeno un raggruppamento;
- o in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.
Il comma 2, lettera b), modifica la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) recata dall’art. 33 del D.Lgs. 49/2014. Il testo vigente consente ai sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché ai sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali di partecipare al Cdc RAEE.
Il nuovo testo, riscritto dal comma in esame, prevede che la partecipazione obbligatoria al Cdc RAEE dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici. Viene inoltre introdotto l’obbligo di partecipare al Cdc RAEE anche per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Resta invece confermata la facoltà (e non l’obbligo) di iscrizione al Cdc RAEE per i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. Una seconda modifica (recata dal numero 2) della lettera in esame), estende anche ai sistemi individuali il ruolo di coordinamento del Cdc RAEE.
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