Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. Energia n. 181 del 9/12/2023
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 09/12/2023 è entrato in vigore a partire dal dieci dicembre il decreto contenente disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Il Capo I del decreto, composto da 14 articoli, è dedicato alle misure in materia di energia e, in primo luogo prevede misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà definire il meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che le imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) potranno realizzare anche attraverso aggregazione, o sottoscrivendo contratti di approvvigionamento con soggetti terzi.
La nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;
la cui entrata in esercizio avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di approvvigionamento, salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa.
Nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti, le imprese iscritte nell'elenco hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie.
L'Art. 4 contiene le disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili e prevede di destinare una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica ad un apposito fondo da istituire e ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.
Al fotovoltaico è invece dedicato l'articolo 12, che attribuisce a Enea il compito di istituire un registro, distinto in tre sezioni, dove gli impianti fotovoltaici vengono classificati e iscritti, a seconda delle caratteristiche e delle qualità energetiche.
Il registro avrà tre sezioni: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno al 21,5 per cento; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri con efficienza a livello di cella almeno al 23,5 per cento; c) moduli prodotti negli Stati membri composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
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