È tempo di revamping, la tecnologia consente - a parità di superficie - pannelli molto più performanti e remunerativi. Gli incentivi, partiamo dal primo conto energia, attivati nel 2007, indicano consistenze che si avvicinano al limite della loro vita media (15 anni), dunque per molti di questi si prospetta il giro di boa. Aggiungiamo un parterre di soli, si fa per dire, 75 milioni di pannelli professionali incentivati censiti e relativi 130.000 impianti. La questione è seria.
Quello a cui si sta assistendo in questi ultimi mesi riguarda una claudicante gestione della responsabilità dei produttori di pannelli in materia di gestione dei RAEE da fotovoltaico causata da una cattiva applicazione di uno dei principi cardini della politica ambientale europea meglio conosciuto come EPR anche Extended Producer Responsibility.
Partiamo dall’inizio e individuiamo formalmente il produttore, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. g) del D.lgs. 49/2014, evidenziando che rientrano in tale definizione la persona fisica o giuridica:
1) stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
3) stabilita nel territorio nazionale che immette sul mercato nazionale AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo che vende sul mercato nazionale AEE anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Aggiungiamo una secondo elemento per comprendere meglio l'anomalia.
Un modulo fotovoltaico professionale, ossia un pannello installato in impianti di potenza nominale superiore a 10 KW, dismesso in qualità di rifiuto, deve essere qualificato come RAEE professionale (art. 4 c.1 lett. qq) e deve seguire la disciplina di cui al D.lgs. 49/2014 che, proprio all’art. 24 ai c.i 1 e 2, definisce la responsabilità del fine vita delle apparecchiature professionali a carico del produttore.
Rimanendo in tema proviamo una ricostruzione più particolareggiata ed introduciamo un ulteriore importante distinguo datoci dai principi di certezza del diritto ed irretroattività degli atti giuridici nell’introduzione di oneri a carico di determinati soggetti (produttore nel nostro caso).
Sull’art. 4. c.1 lett. o) del D.lgs. 49/2014, che recepisce la direttiva 2012/19/UE, si legge che devono essere intesi quali RAEE storici quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005. Tuttavia, con il Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n. 194 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito in Legge 26 febbraio. 2010, n. 25, si era già intervenuti sull’art. 20 c. 4 del D.lgs. 151/2005, prevedendo una proroga dell'entrata in vigore del regime di responsabilità individuale dei produttori di AEE e rinviando la stessa al 31 dicembre 2010, tale rinvio non risulta abrogato dal vigente D.lgs. 49/2014 come indicato all’art. 42 c. 2 lett. a).
Ma la vicenda ha avuto ulteriori e nuovi risvolti. Una recente sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022, ha chiarito che “L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – da noi recepita con il D.lgs. 49/2014 – è invalido nella parte in cui tale disposizione impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012”. La direttiva 2024/884/Ue riprende il dispositivo della stentenza ed elimina dalla normativa sui rifiuti elettronici l'applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore delle Aee conformandosi alla sentenza della Corte di Giustizia e per i Raee originati da pannelli fotovoltaici professionali precisa che il finanziamento dei costi di gestione del rifiuto è sostenuto dai produttori se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 (adeguamento previsto entro il 9 ottobre 2025).
Da questa ricostruzione leggiamo che la prima demarcazione tra RAEE storico e nuovo fu fissata con la data del 13 agosto 2005 dalla richiamata direttiva UE, scivolata, poi, al 31 dicembre 2010 con la disciplina nazionale ed ancora al 13 agosto 2012 con la sentenza pronunciata nella causa C-181/2020 così come recepita dalla Direttiva 2024/884/Ue.
Tuttavia, va aggiunto che i pannelli fotovoltaici sono stati inseriti come AEE nella disciplina nazionale solo con l'entrata in vigore dell'Allegato II del D.lgs. 49/2014 efficace dal 12 aprile 2014.
Tutto ciò chiarito decliniamo gli obblighi del produttore in riferimento ai RAEE storici.
All’art. 24 del TU nazionale sui RAEE, il legislatore indica che la gestione del fine vita degli stessi è a carico del soggetto detentore del RAEE (Ente/Impresa) qualora non siano oggetto di sostituzione con il nuovo (uno contro zero) ed è, invece, a carico del produttore quando, contestualmente alla vendita di una AEE nuova, egli ritira un RAEE storico del medesimo tipo e funzione (limite di peso fino a due volte quella consegnata).
Per i RAEE nuovi (post 13 agosto 2012) la questione è più semplice.
Nel medesimo articolo della disciplina nazionale si legge che la responsabilità è sempre a carico del produttore e lo stesso potrà assolvere alle proprie obbligazioni di legge individualmente o attraverso l'adesione ad un Sistema Collettivo (il sistema italiano di gestione dell'EPR è dichiaratamente consortile).
Tornando agli aspetti operativi della vicenda 'pannello fotovoltaico' è necessario aggiungere un ulteriore tassello introdotto con il D.lgs. 118/2020 entrato in vigore a settembre 2020 ed in particolare l'art. 24-bis del D.lgs. 49/2014 il quale prevede che "Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale". E' evidente che il passaggio non tiene conto della recente sentenza comunitaria e relativa modifica della direttiva.
Alla luce di quanto esposto ed in sintesi il detentore del pannello fotovoltaico professionale che si trova a sostituirlo o a dismetterlo (come rifiuto), può:
1) se trattasi di pannelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012 procedere
con l’avvio al trattamento con oneri a proprio carico;
2) se trattasi di panneli immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 potrà:
a) chiedere al produttore AEE che ha fornito l'apparecchiatura da dismettere di avviare il processo di raccolta, trasporto e trattamento delegando il Sistema Collettivo presso cui i moduli sono stati registrati, con l'immissione sul territrio nazionale, ovvero procedendo mediante appositi accordi con gli installatori e i centri assistenza tecnica per il ritiro di tali apparecchiature nell’ambito dell’organizzazione del sistema di raccolta;
b) consegnare l’apparecchiatura usata al distributore nell’ambito della raccolta differenziata RAEE professionali attivata in accordo e sotto il finanziamento dei produttori (art. 13 D.lgs. 49/2014).
In ogni caso il detentore (in qualità di produttore del rifiuto) dovrà ricordare che rimangono a proprio carico le attività necessarie ad avviare a trattamento fine vita un RAEE in accordo alla Parte IV del D.lgs. 152/2016, pertanto sarà responsabilità, penalmente rilevante, dello stesso procedere alla classificazione del rifiuto, all’attribuzione del codice desunto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti - escludendo la pericolosità anche in presenza di tellurio e cadmio (meglio si dirà in un prossimo contributo) - alla selezione dei fornitori autorizzati, compresa la tracciabilità amministrativa con riferimento a registro di carico e scarico (RENTRI) quando necessario, nonché formulario di trasporto ed altro previsto dalla disciplina dei rifiuti.
Negli ultimi tempi, tuttavia, vuoi la confusione che si è fatta tra contributi ambientali e garanzie fine vita, vuoi per la presenza di contratti passepartout, gestiti da legali poco avvezzi alla materia rifiuti e responsabilità, contenenti indicazioni di compiti e responsabilità a scelta delle parti, i malcapitati detentori dei pannelli – oltremodo oltraggiati da una babele di voci sul tema – hanno preferito procedere in autonomia pagando tutto di tasca propria. Di questo, ovviamente, se ne sono avvantaggiati molti (non tutti) i produttori che, in barba al principio EPR ed ai propri obblighi, compreso quello di informare, hanno pensato bene di lasciar fare (pagare) altri.
Passiamo alle sanzioni abbinate al tema.
Anche l'articolato sanzionatorio risulta carente in riferimento all'art. 24-bis introdotto solo con il D.lgs. 118/2020 ed infatti a seguito di tale nuova disposizione non è stato aggiornato il titolo VI del medesimo decreto. La fattispecie, tuttavia, si potrebbe ricondurre all’art. 38 del D.lgs. 49/2014 dove si può osservare: il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'art. 13 del D.lgs. 49/2014 ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità ex artt. 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
Gli illeciti amministrativi in
ossequio alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono essere
accertate da tutti gli Agenti di Polizia Giudiziaria quali ad esempio gli
agenti di Polizia locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di
Stato, ecc., i quali, dopo aver ricevuto la segnalazione (o di iniziativa) e
compiuto gli accertamenti, contestano l’illecito amministrativo e trasmettono
il fascicolo all’Autorità competente all’irrogazione della sanzione ovvero alla
provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (combinato disposto
art. 38 c.7 D.lgs. 49/2014 e artt. 259 e 260 del D.lgs. 152/2006). La stessa
Autorità provvederà a gestire l’istruttoria (es. pagamento, contestazioni,
ricorsi, memorie, fino all’ordinanza ingiunzione).
pubblicato su GREEN COMPANY MAGAZINE – N° 13 a pag. 23 ed aggiornato solo su questo sito in data 10 marzo 2024 con Direttiva 2024/884/Ue
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