Regolamento (UE) 2024/223 Del Consiglio del 22/12/2023: proroga delle misure per l'accelerazione delle energie rinnovabili
Con il Regolamento (UE) 2024/223 sono apportate modifiche al regolamento (UE) 2022/2577, che introduce misure urgenti e mirate per accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
L’art. 9 del reg. (UE) 2022/2577 prevedeva la possibilità che la Commissione riesaminasse il regolamento stesso entro il 31 dicembre 2023 e, in vista dell’evoluzione della sicurezza dell’approvvigionamento e dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, presentasse al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame, sulla base della quale poter proporre di prorogare la validità del Regolamento.
In tale relazione la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per una proroga della validità del regolamento (UE) 2022/2577 e ha proposto di prorogare determinate misure che presentano il potenziale maggiore in termini di accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e che risultano imprimere un’accelerazione significativa alla procedura autorizzativa delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di infrastruttura di rete o che hanno il potenziale notevole in tal senso.
Troviamo quindi la modifica all'art. 1 co. 2 che prevede adesso che il regolamento si applichi a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientri nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Tale articolo, anch'esso modificato, stabilisce un termine non superiore a sei mesi per la conclusione della procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile che determini un aumento della capacità, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete e comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie.
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 10 luglio 2024.
Tuttavia l’articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore. Esso introduce l’art. 3 bis -“Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti”
- nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa connessione alla rete, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati;
- nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.
Nell’attuare le misure compensative per un progetto relativo a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano attuate parallelamente all’attuazione del progetto, a meno che non vi siano prove evidenti che un progetto specifico pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell’introduzione di misure compensative. Gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.
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