Legge di stabilità regionale della Puglia n. 37/2023: estensione a 1 MW della PAS per le rinnovabili
Con la Lr 37/2023 (legge di stabilità regionale) la Puglia ha modificato la Lr 25/2012 sull'uso delle rinnovabili e ha esteso a 1 MW la Pas (procedura abilitativa semplificata), usufruendo della possibilità concessa dalla normativa nazionale.
L’articolo 19 della Legge di stabilità regionale ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 6 della Legge regionale del 24 settembre 2012, n. 25 (“L.R. 25/2012”) prevedendo quanto segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico, fatta salva l’ulteriore disciplina stabilita a livello nazionale. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, non già allegate alla domanda di procedura abilitativa semplificata, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nelle more di acquisizione dei predetti atti di assenso, si applica quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, del d. lgs 28/2011.”.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 6, comma 9 ter del d.lgs. 28/2011.”.
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 bis.Per la gestione delle istanze di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono, all’esito della sua istituzione, della piattaforma unica digitale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), realizzata e gestita dal GSE.”
Ricevi le novità più importanti dal mondo dei rifiuti.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. - Scopri di piú OK