Il Parlamento Europeo approva la proposta di modifica della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti elettronici (Raee)
Il 6 febbraio 2024 è stata approvata dal Parlamento Europeo la proposta di modifica alla direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti elettronici (Raee), che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è entrata in vigore il 13 agosto 2012, sostituendo la direttiva 2002/96/CE.
I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi in quello della direttiva 2012/19/UE dal 13 agosto 2012, quando sono stati aggiunti alla categoria 4 degli allegati I e II, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.
L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE stabiliva che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dovessero sostenere i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Il 25 gennaio 2022, nella sentenza nella causa C-181/207, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 12 agosto 2012, a motivo di un effetto retroattivo ingiustificato. La Corte ha stabilito che, poiché prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE la normativa dell'Unione, conformemente all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, lasciava agli Stati membri la scelta di far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore dei pannelli fotovoltaici, e avendo istituito in seguito all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, una regola in forza della quale tali costi dovessero, in tutti gli Stati membri, essere sostenuti dai produttori, anche rispetto ai prodotti che questi ultimi avevano già immesso sul mercato in un momento in cui era in vigore la normativa anteriore, si dovesse ritenere che tale norma, applicandosi retroattivamente, fosse tale da violare il principio della certezza del diritto.
In conformità alla sentenza si è ritenuto inoltre opportuno modificare anche l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva RAEE in quanto contenente una disposizione parallela relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) destinate ai nuclei domestici. Questo articolo non era stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza perché non applicabile al caso di specie, ma essendo comunque considerato retroattivo, sulla base del ragionamento della Corte, è stato oggetto di una modifica analoga.
Una ulteriore modifica ha riguardato altri prodotti che dal 15 agosto 2018 rientrano nell'"ambito di applicazione aperto" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva RAEE, e la cui situazione è simile a quella dei pannelli fotovoltaici, esplicitamente menzionati nella sentenza. In particolare, l'"ambito di applicazione aperto" può comprendere sia le AEE destinate ai nuclei domestici che quelle destinate ad altri utilizzatori. In entrambi i casi, in conformità alla sentenza della Corte e in seguito all'approvazione della proposta di modifica da parte del Parlamento Europeo, è stato chiarito che solo a partire dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.
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