FAQ GSE: quali sono le modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico installato su un impianto incentivato con il Conto Energia?
La documentazione da trasmettere al GSE per l'assolvimento degli obblighi previsti per lo smaltimento dei RAEE è indicata nel documento “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”. In particolare ti invitiamo a consultare:
Per i RAEE fotovoltaici domestici: il capitolo “4.3.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico, ai sensi della normativa vigente”;
Per i RAEE fotovoltaici professionali: il capitolo “4.4.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale ai sensi della normativa vigente”;
Per lo smaltimento dei moduli al di fuori del territorio nazionale: il capitolo “4.5.1 RAEE fotovoltaico soggetto alle operazioni di trattamento e smaltimento al di fuori del territorio nazionale”;
Le modalità di trattamento e smaltimento differiscono in base alla tipologia di RAEE fotovoltaico (domestico - rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW o professionale - rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW).
Il RAEE fotovoltaico domestico deve essere conferito presso un Centro di Raccolta appartenente al raggruppamento n. 4, come descritto dall'Allegato 1 del decreto del 25 settembre 2007, n. 185. Il conferimento viene effettuato da parte del Soggetto Responsabile ed è gratuito ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 49/2014, puoi consultare l'elenco dei Centri di Raccolta e degli impianti di trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE al seguente link: https://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do
Nell'eventualità in cui il Centro di Raccolta si renda indisponibile o impossibilitato alla firma per accettazione della “dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia”, puoi presentare lo stesso documento sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, art. 47, utilizzando sempre il format Allegato 8.1 reso disponibile dal GSE.
Il RAEE fotovoltaico professionale deve essere conferito presso l'impianto di trattamento tramite un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice CER 16 02 14 o dal Soggetto Responsabile qualora iscritto all'Albo dei gestori ambientali.
Il Sistema Collettivo deve essere iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e visualizzabile al link https://www.registroaee.it/RicercaSCF.
Se non puoi predisporre in tempo utile la documentazione completa attestante il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici proveniente da nuclei professionali, ti basta allegare all'interno della comunicazione di avvenuta realizzazione dell'intervento la documentazione attestante l'avvio dell'iter di trattamento e smaltimento dei componenti (prima o seconda copia del FIR), fermo restando l'obbligatorietà di presentare l'intero set documentale entro 6 mesi dalla consegna del RAEE all' impianto di trattamento o al sistema individuale/collettivo.
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