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news Leggi & Norme

  • 03 Maggio 2024
  • Leggi & Norme
  • Ottavio Saia Ottavio Saia

Regolamento (UE) 2024/1157 - Transfrontaliero rifiuti

Entrata in vigore del nuovo regolamento è prevista per maggio 2024 tuttavia le disposizioni del vecchio Regolamento (CE) n. 1013/2006 continueranno ad essere efficaci fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:

a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;

b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;

c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Stesso discorso per tutte le spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento prima del 21 maggio 2026.

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.

Il nuovo regolamento si applicherà invece a decorrere dal 21 maggio 2026, così come disposto dall’art. 86 (“entrata in vigore e applicazione”), che, con riguardo ad alcune disposizioni, si applicherà secondo le seguenti date:

a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;

b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;

c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;

d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.

e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.

Tra le principali novità il regolamento 2024/1157/Ue vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'Unione, fatta eccezione per spedizioni concordate e autorizzate mediante la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni all'interno dell'UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella categoria della "lista verde" continueranno a essere consentite attraverso la procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione con l'obbligo esplicito di tracciare tutta la filiera compreso i siti intermedi.

Molte altre sono le modifiche compresa la trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica, di cui all'art. 27, tramite una piattaforma del sistema centrale o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili

Link AL DOCUMENTO UFFICIALE

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