Il 7 Agosto 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in via
preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabilied i suoi regimi amministrativi, in attuazione della legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022 n. 118).
Il provvedimento risponde agli obiettivi di semplificazione
individuati dal Pnrr, e compie un riordino della normativa che
disciplina la realizzazione degli impianti FER, per favorire la competitività
e agevolare l'installazione degli impianti.
Di seguito i regimi amministrativi previsti per la realizzazione
degli impianti su cui si focalizza il Decreto:
1) Attività Libera;
2) Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”);
3) Autorizzazione Unica (“AU”)
1) Relativamente all'attività libera il provvedimento dispone che
l'attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne per il caso di vincoli
paesaggistici, in cui l’autorità dovrà esprimersi entro trenta
giorni.
2) Per la procedura abilitativa semplificata, il decreto dispone
che sono soggetti a tale regime, gli interventi di nuova
realizzazione elencati nell'allegato B al Testo Unico Rinnovabili ed interventi
su impianti esistenti relativi a:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il
rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica, fatta eccezione per gli impianti di produzione di
biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata
dall’impianto esistente superiore al 20%;
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e
edifici esistenti o sulle loro pertinenze.
Per tale procedura, il decreto distingue poi:
a) casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella
competenza comunale: il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla
presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato
notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso di
diniego, il titolo abilitativo si intende rilasciato senza
prescrizioni;
b) interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse: in tali casi, il Comune convoca, entro 5 giorni dalla data di
presentazione del progetto, la Conferenza di servizi.
3) Per gli interventi che rientrano nel regime di Autorizzazione
unica, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato C (tra i
quali: interventi di realizzazione degli impianti produzione di
energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300
MW, impianti off-shore a mare etc.) il Decreto descrive poi il procedimento relativo alla fase
successiva alla presentazione dell'istanza di autorizzazione e fissa in 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione
il termine di conclusione della conferenza servizi.
Tale istanza andrà presentata rispettivamente:
a) alla Regione, per impianti sotto i 300 megawatt;
b) al MASE per impianti sopra soglia, di cui all'allegato C.
Sezione II.
Ratio della norma è dunque quella di compiere un passo importante
verso la sostenibilità dell'economia italiana, attraverso la
previsione di una cornice unitaria ed uniforme, la riduzione della
burocrazia e la semplificazione nei confronti delle imprese che
operano nel settore delle rinnovabili.
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