Il Tar Basilicata si pronuncia ancora sul silenzio assenso in applicazione dell'art. 7 del D. L. n. 50/2022 (convertito nella Legge n. 91/2022)
Torna sul tema del silenzio assenso, con due ulteriori sentenze, il Tar Basilicata.
Anche in questo caso, come nelle precedenti 410 e 426, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’azione di accertamento della formazione del silenzio assenso presentata da un'azienda operativa nel settore eolico e ha accolto i ricorsi presentati, dando applicazione all’art. 7 e 57 del D.L. n. 50/2022.
Il primo prevede che, nei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica il cui progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, le decisioni del Consiglio dei ministri in merito a questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA econfluiscono nel procedimento di Autorizzazione Unica, che deve concludersi entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali l’Autorizzazione Unica si intende comunque rilasciata.
Il secondo prevede inoltre che le previsioni di cui all’art. 7 si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).
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