CdS_Ordinanza N. 08070/2023: sulla possibilità di fare rientrare le batterie già scorporate nelle operazioni di recupero dei RAEE
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto il ricorso presentato da un'azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti, la quale chiedeva l’ottemperanza a due ordinanze con le quali il Consiglio di Stato imponeva l'esecuzione di misure cautelari in riferimento alla richiesta di ammissione a incentivi presentata dalla società ricorrente e all'ordinanza di rigetto della stessa emessa dal T.a.r.
La materia del contendere era la possibilità di fare rientrare nelle operazioni di recupero dei RAEE, oggetto dell’avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti, anche quelle relative a mere componenti, previamente scorporate, quali le batterie.
Con il Decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 250 del 1° agosto 2023 sono state chiarite le ragioni dell’esclusione, esplicitando l’iter logico giuridico della decisione.
In particolare, secondo il Ministero appellato - alla luce della definizione contenuta nell’art. 3 paragrafo 1 lettera e) della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (secondo cui si intendono per “«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;”) - i componenti per essere considerati RAEE devono essere parte integrante del prodotto “al momento in cui si decide di eliminarlo” mentre, una volta scorporato in fase di pretrattamento del RAEE, seguirebbe la disciplina speciale di cui alla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, estranea rispetto all’oggetto dell’avviso pubblico.
Ed, infatti, il Ministero appellato ha chiarito che nel caso di specie «l’attività per la quale è stato richiesto il finanziamento riguarda non già il trattamento di pile e batterie integrate in RAEE, bensì appunto il trattamento di pile già oggetto di separato pretrattamento, ovvero “preventivamente smontate presso altri impianti” (cfr. atti del ricorso ORIM s.p.a. al CdS), tale attività non può ritenersi funzionalmente connessa all’attività di recupero dei RAEE e al raggiungimento dei relativi obiettivi di recupero individuati dalla Direttiva 2012/19/UE, oggetto specifico dell’Avviso in questione, facendo invece riferimento ad obiettivi e disciplina discendenti da altra distinta Direttiva europea (Direttiva 2006/66/UE, già sopra richiamata)».
Il nuovo provvedimento evidenzia ancora che “la direttiva 2012/19/UE fissa obiettivi minimi di recupero dei RAEE (art. 11) la cui metodologia di calcolo prevede che non siano prese in considerazioni le batterie. Su tale aspetto la Commissione europea, al punto 3.5 delle FAQ pubblicate per orientare le autorità pubbliche competenti e gli operatori economici a interpretare le disposizioni della direttiva 2012/19/UE al fine di garantire la conformità ai requisiti della stessa, ha chiarito che le batterie incorporate nei RAEE sono raccolte sulla base della direttiva 2012/19/UE ma che, una volta rimosse da dette apparecchiature, le batterie sono assoggettate alle disposizioni relative ai requisiti di riciclaggio e agli obiettivi di raccolta stabiliti dalla direttiva 2006/66/CE”.
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