Le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono la giurisdizione amministrativa delle controversie in materia di extraprofitti
Con le sentenze nn. 29072 e 29103 del 19 ottobre 2023 le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito la giurisdizione del giudice amministrativoa decidere sui ricorsi proposti dagli operatori del settore della produzione e cessione di energia avverso il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante la «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza», nonché avverso le relative Circolari attuative.
Il provvedimento in questione, emanato ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e contenente le modalità di applicazione del c.d. “contributo straordinario” derivante dagli extra-profitti connessi alla produzione e vendita di prodotti energetici, è stato impugnato insieme alle sue circolari attuative, in quanto il criterio di determinazione della base imponibile in esso individuato è stato ritenuto inidoneo a distinguere tra prestazioni che danno luogo ad extra-profitti derivanti dalla produzione e vendita di prodotti energetici e redditi derivanti da altre prestazioni non riconducibili a tale tipologia.
Partendo dal riconoscimento della natura di atto amministrativo del provvedimento direttoriale e delle relative circolari attuative, la Corte di Cassazione ha rilevato la legittimità, da parte del contribuente, di avvalersi di una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali – che precede quella azionabile dinanzi ai giudici tributari avverso gli atti impositivi/riscossivi “individuali”.
Viene poi ulteriormente evidenziato il fatto che sufficiente a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo sia proprio la natura, riscontrabile nell'atto in questione, di atto autoritativo proveniente da una PA.
Ad indirizzare verso la natura discrezionale del provvedimento de quo porta la medesima norma primaria istitutiva della relativa potestà amministrativa, laddove prevede l'acquisizione obbligatoria del parere dell'Autorità regolatrice del settore energia (ARERA), la cui non vincolatività è un chiaro " indizio" della facoltà di scelta ponderale di interessi demandata al direttore dell'Agenzia delle entrate.
La definizione nel merito dei giudizi proseguirà adesso dinanzi al TAR Lazio.
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