Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva RED III 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili
La nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
La nuova direttiva si inserisce nel contesto del Green Deal europeo, istituito nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, laddove il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 e un traguardo climatico intermedio di una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
In linea con il piano REPowerEU si prevede un’accelerazione delle capacità eolica e solare oltreché un innalzamento al 42,5% degli obiettivi fissati per l’aumento della quota di energia rinnovabile nel mix energetico. Al di là di tale livello obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente l’obiettivo complessivo dell’Unione del 45 % di energia da fonti rinnovabili.
In tema di tempi si prevede inoltre che la procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, compresi gli impianti elettrici e termali, e per la loro connessione alla rete, qualora siano ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energia eolica offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni dura massimo 12 mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, come ad esempio ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell’impianto ha un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell’impianto, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti in materia di energia eolica offshore di sei mesi al massimo.
La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e Per gli impianti situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, è stabilito che la procedura non duri più di 12 mesi, comprese le valutazioni ambientali richieste dal diritto pertinente. Nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di tre mesi al massimo.
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