CdS_Sent. N. 09778.2023: profili di sindacabilità del giudizio dell’Autorità preposta alla tutela del bene
Con una sentenza che va decisamente in controtendenza rispetto alle numerose altre che sullo stesso tema l'hanno preceduta, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Cultura contro la sentenza con la quale il Tar per il Veneto aveva affermato l’obbligo per l’amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per la posa di pannelli fotovoltaici e solari sul tetto di un edificio vincolato sito nel centro storico di Verona.
A seguito della citata ordinanza cautelare del Tar l'amministrazione provvedeva ad una rinnovata, e più approfondita, istruttoria emettendo un nuovo parere con il quale evidenziava più compiutamente le ragioni che si opponevano all’autorizzazione dell’intervento, senza neanche affermare un pregiudiziale divieto di installazione di pannelli fotovoltaici quanto, piuttosto, avanzando riserve circa la compatibilità della specifica soluzione progettuale individuata e la tipologia dei materiali impiegati ed evidenziando l’esistenza sul mercato di dispositivi adeguati allo scopo.
Il Consiglio rileva che nella specifica materia il giudizio dell’Autorità preposta alla tutela del bene è espressione di un’ampia discrezionalità che può essere sindacata in sede giudiziale unicamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione.
Ne consegue che in sede di giurisdizione di legittimità può sindacarsi la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità essendo inibito al giudice esprimere valutazioni che si sovrappongono a quelle dell'amministrazione attraverso la prospettazione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015 n. 1000) essendo il sindacato giurisdizionale limitato alla verifica della presenza di evidenti profili di incogruità che attestino, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo.
Avuto, quindi, riguardo all’estesa motivazione formulata dall’amministrazione all’esito del riesame disposto dal Tar in sede cautelare, non possono che ritenersi l’esaustività, la congruità e la ragionevolezza delle motivazioni poste dall’amministrazione a sostegno della posizione assunta.
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