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news Giurisprudenza

  • 22 Luglio 2024
  • Giurisprudenza

CdS Sent. n. 4870 del 2024: deliberazione del Consiglio dei Ministri sul proseguimento di un progetto di parco eolico

Con sentenza 4870 del 2024, il Consiglio di Stato si è espresso relativamente ad una deliberazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato impedito il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto di un parco eolico in Puglia.

Il progetto era costituito da n. 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 42 MW su una superficie di circa 450 ettari in due comuni.

Su tale progetto aveva espresso approvazione il Ministero per l'ambiente e dalla Commissione tecnica VIA e VAS; il Ministero della Cultura aveva invece espresso al riguardo, parere negativo.

In considerazione del conflitto determinatosi quindi, il Ministero della transizione ecologica aveva investito della questione il Consiglio dei Ministri, attivando la procedura prevista dall'art. 5 comma 2 lett c-bis) della legge 23 agosto 1988 n. 400, che decideva di non consentire il proseguimento del procedimento di VIA.

Allo stesso modo si esprimeva la Regione Puglia, concludendo negativamente il procedimento di autorizzazione unica.

In primo grado il TAR si è pronunciato in senso favorevole al ricorso, dichiarando illegittimi i provvedimenti che precludevano la realizzazione dell'impianto eolico, e deducendo, tra le sue motivazioni, che il Ministero per i beni e le attività culturali non aveva evidenziato alcun reale fattore ostativo alla realizzazione dell’intervento e che non si riscontrava una congrua motivazione per ritenere sussistenti profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli ostativi.

Contro la sentenza di primo grado hanno proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri della transizione Ecologica e della Cultura adducendo come motivazione il fatto che la delibera del Consiglio dei Ministri costituisse atto di “alta amministrazione”, e come tale, espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di errori manifesti o irragionevolezza.

Dello stesso avviso non è stato invece il Giudice di secondo grado amministrativo, il quale ha respinto il ricorso, confermando la statuizione di primo grado e ritenendo sì, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri rappresentasse un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa ma, contemporaneamente, che  il provvedimento impugnato non risultasse congruamente motivato alla luce dell’istruttoria svolta e delle peculiari circostanze in fatto emerse.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, il sindacato del giudice non avrebbe preso in considerazione alcuni elementi cruciali quali la localizzazione del progetto alla luce della qualificazione dell’area, nonché il parere VIA-VAS rilasciato.
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Cds_4870_2024
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