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news Giurisprudenza

  • 22 Luglio 2024
  • Giurisprudenza

CdS Sent. n. 3203/2024: sulla conformità del parere reso dal Consiglio dei Ministri in merito ad un conflitto in sorto tra MIC e MITE

Il Consiglio di Stato si è espresso relativamente ad un ricorso presentato da due società contro la Regione Sardegna per la riforma di una sentenza di primo grado.

Le società in questione, avevano difatti presentato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (“VIA”) riferita al progetto di potenziamento del “Parco eolico Nulvi Ploaghe”, che prevedeva il potenziamento del parco eolico esistente: sostituzione di 51 pale eoliche con 27 ed un aumento di potenza elettrica pari a circa 78 MW.

Nel corso dell’istruttoria svolta dal MITE, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, esprimeva un primo parere favorevole.

Con le note prot. n. 38636 del 23 dicembre 2019 , il Ministero per la Cultura (MIC) invece, dava parere negativo, ritenendo che le opere incidessero negativamente sul paesaggio ed evidenziando il rilevante impatto che il progetto avrebbe avuto sull’area da considerarsi  “non idonea” all’installazione di impianti, dato che sarebbero stati posizionati ad una distanza inferiore a 1600 metri da beni archeologici. 

In primo grado,  il TAR respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del Ministero della Cultura.

Con distinti ricorsi quindi, le due società chiedevano la riforma della sentenza di primo grado in quanto errata in diritto.

Il Consiglio di Stato, nelle sue motivazioni ha sancito alcuni importanti principi tra i quali:

1) non compete al Consiglio dei Ministri l’accertamento dei fatti e la verifica di coerenza tra gli atti interni al procedimento amministrativo di competenza dei Ministeri.
Ad esso compete verificare la possibilità di trovare una regola di composizione del conflitto ed, in mancanza, di decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie, nel rispetto delle priorità che discendono sia dal programma di governo, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost;

2) sebbene l’intervento di repowering  preveda l’introduzione di aerogeneratori aventi altezza più che doppia rispetto a quelli esistenti il progetto comporta, allo stesso tempo, una sensibile riduzione del numero degli stessi (dagli attuali 51 a 27), con un significativo risparmio di suolo occupato;

3) l’intervento in esame andrebbe comunque ad inserirsi in un territorio già alterato nella propria naturalità, in quanto nell'area sono presenti, altri due impianti limitrofi;

4)  l’area oggetto di intervento, risulta caratterizzata per la maggior parte da pascoli e terreni incolti e in minima parte da seminativi e non è sottoposta a tutela paesaggistica né a vincoli diretti o indiretti.
Gli aerogeneratori ricadono inoltre, ad una distanza inferiore a 1600 metri dall’area ove insistono beni archeologici.

Pertanto, il Giudice di secondo grado amministrativo, ha accolto il ricorso, condannando la Regione Sardegna alla rifusione delle spese in favore degli appellanti.

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CDS_3203_2024
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