CGA Sicilia sent. n. 678/2024 : i pareri ambientali spettano alla Soprintendenza
Con sentenza 678/2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa si
è espresso relativamente ad un ricorso presentato dal Ministero
della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita'
Siciliana, Soprintendenza Speciale, contro una società che aveva
richiesto il rilascio di un provvedimento unico in materia
ambientale ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione
di un impianto agro-fotovoltaico, nel Comune di Gela.
Tale società aveva ottenuto parere favorevole della Soprintendenza
locale, con alcune prescrizioni da rispettare di carattere
archeologico.
Riguardo tale progetto aveva poi espresso parere favorevole anche
il ministero della Cultura (MIC), ma con una serie di limitazioni
che determinavano una significativa riduzione dimensionale del
progetto.
Successivamente anche con decreto di Via del Mase, si imponeva di
stralciare una parte significativa del progetto, al fine di seguire le prescrizioni del Mic, alle quali si era poi
adeguata la stessa Soprintendenza con una nota successiva.
Ritenendo le predette limitazioni pregiudizievoli per i propri
interessi economici la società in questione, proponeva ricorso al T.A.R. per la Sicilia, domandandone
l’annullamento perché illegittimo.
Il TAR riteneva quindi la competenza a pronunciarsi nell’ambito
del procedimento di V.I.A. della Soprintendenza dei Beni Culturali
e Ambientali, e non del Ministero della Cultura, con conseguente annullamento
del decreto di Via e tutti gli atti che ne recepivano il
contenuto.
Con ricorso in appello, le Amministrazioni insistevano invece, per
l’accoglimento delle proprie istanze.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha però confermato quanto
emerso in primo grado.
Difatti sebbene il Ministero della Cultura lamentasse l’erroneità
della sentenza di primo grado, poiché la competenza a rendere il
parere in questione rientrerebbe tra le sue attribuzioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribadiva quanto stabilito
da una precedente sentenza.
Lo Statuto Speciale Siciliano (approvato con Regio Decreto
Legislativo 15 maggio 1946, n.455) e poi anche l'art. co. 1 del
DPR 30 Agosto 1975 N. 637 (“Norme di attuazione dello statuto
della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di
antichità e belle arti) ,attribuiscono infatti, alla potestà
legislativa esclusiva regionale, la “tutela del paesaggio” e la “conservazione delle antichità e
delle opere artistiche”.
Con tale sentenza è stata quindi confermata la competenza
esclusiva dell’Amministrazione regionale sulle questioni attinenti
alla tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico in Sicilia, e la conseguente
la competenza delle Soprintendenze locali ad esprimere il proprio
parere nell'ambito delle procedure di Via statali.
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