news GiurisprudenzaIl TAR Lazio, Roma, sezione III ter, ha annullato le istruzioni operative GSE del 2025 e il relativo provvedimento di approvazione limitatamente alla determinazione della quota di 10 euro per modulo fotovoltaico da versare ai sistemi collettivi. Il giudice richiede una nuova determinazione amministrativa coerente con la motivazione della sentenza.
La criticità riguarda la mancata acquisizione di dati adeguati sui costi dello smontaggio e l’insufficiente dimostrazione dell’analisi di mercato. La quota era rimasta invariata rispetto a versioni precedenti delle istruzioni che non comprendevano tale attività. Il TAR respinge invece la censura diretta a escludere lo smontaggio dalla gestione dei RAEE.
Il riferimento normativo è l’art. 24-bis, comma 1, del D.Lgs. 49/2014: la garanzia alternativa alla trattenuta sugli incentivi può essere prestata nel trust di un sistema collettivo riconosciuto, con importi determinati dal GSE secondo criteri di mercato, sentendo ove necessario i sistemi collettivi. L’art. 40, comma 3, disciplina invece la trattenuta GSE, pari al doppio dell’importo determinato sulla base dei costi indicati dalla norma. Occorre quindi distinguere la garanzia presso il sistema collettivo dalla trattenuta sugli incentivi.
L’annullamento riguarda la quantificazione censurata: la sentenza non stabilisce un importo sostitutivo, né dispone rimborsi automatici. La disciplina legislativa delle garanzie resta il quadro di riferimento. Il seguito amministrativo è quindi decisivo per tradurre la pronuncia nelle procedure applicabili agli impianti.
Sul piano operativo, riteniamo utile che i sistemi collettivi organizzino una base documentale dei costi effettivi, distinguendo smontaggio, raccolta, trasporto e trattamento. Preventivi, contratti e consuntivi dovrebbero consentire di ricostruire le condizioni degli interventi e le differenze tra impianti. Per i soggetti responsabili, la verifica riguarda invece la modalità di garanzia adottata, le somme trattenute o versate e la documentazione del fine vita. Sono indicazioni organizzative proposte alla luce della controversia, ulteriori rispetto al contenuto del dispositivo.
Le questioni da approfondire sono concrete: quali dati verranno utilizzati nella nuova istruttoria, come saranno considerate le diverse condizioni di smontaggio e quali disposizioni regoleranno i rapporti già in corso. Prima di ricalcolare accantonamenti o avanzare richieste restitutorie, occorre verificare gli atti GSE successivi e gli eventuali sviluppi processuali, riferendoli alla posizione del singolo impianto.
Fonti e riferimenti
TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 20 luglio 2026, n. 13266, punti 3–5 della motivazione e dispositivo.
D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, artt. 24-bis, comma 1, e 40, comma 3.

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