news GiurisprudenzaLa garanzia finanziaria prevista per il fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e quella richiesta per la dismissione di un impianto fotovoltaico e il ripristino del sito rispondono a obblighi distinti. Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 6860, decisa il 25 giugno 2026 e pubblicata l’11 settembre 2026, ha ribadito questa distinzione e ha precisato il momento in cui deve essere presentata la fideiussione nell’ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS).
La controversia riguarda un impianto agrivoltaico da 990 kW proposto nel Comune di Grumolo delle Abbadesse. La domanda di PAS era stata presentata l’11 gennaio 2024. Il Comune aveva adottato l’8 maggio 2024 un provvedimento inibitorio, fondato anche sulla mancata produzione della polizza a garanzia del ripristino dei luoghi. Il TAR Veneto aveva ritenuto sufficiente a sorreggere il diniego la ritrattazione, da parte della società, dell’impegno inizialmente assunto a prestare la garanzia.
La pronuncia d’appello affronta separatamente l’esistenza dell’obbligo e il termine per adempierlo. Su un piano processuale, rileva anzitutto che la società non aveva specificamente impugnato le ragioni con cui il TAR aveva affermato la doverosità della garanzia. Il Collegio ne condivide comunque il fondamento sostanziale: nel quadro applicabile al procedimento, la semplificazione propria della PAS non sottraeva l’intervento agli obblighi di tutela ambientale previsti dalle linee guida del 10 settembre 2010 e dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 253/2012.
Il passaggio di maggiore interesse per la filiera RAEE è contenuto nel punto 11.2.2. Le garanzie dell’articolo 25 del D.Lgs. 49/2014, riferite ai produttori delle apparecchiature, non fanno venir meno quelle dovute dai soggetti che realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La copertura del fine vita dei pannelli e delle apparecchiature elettriche non esaurisce infatti il problema della rimozione degli altri manufatti e del ripristino del terreno, già evidenziato dal TAR. L’adempimento degli obblighi RAEE richiede dunque una verifica distinta rispetto alle condizioni del titolo relativo all’impianto.
Quanto alla tempistica, la garanzia doveva essere prodotta prima dell’inizio dei lavori. Il Comune l’aveva invece pretesa durante un procedimento ancora aperto, nel quale erano stati prospettati anche altri motivi ostativi. Secondo il Consiglio di Stato, anticipare in quel modo la presentazione della polizza avrebbe imposto all’operatore di sostenerne il costo senza avere ancora certezza della realizzabilità dell’intervento. Il titolo poteva quindi essere assentito prima del deposito della fideiussione, restando fermo l’obbligo di presentarla nel momento prescritto.
Il Collegio non ignora che il proponente avesse ritrattato il proprio impegno: considera quella ritrattazione effettivamente documentata, ma maturata a fronte della richiesta comunale intempestiva. Nelle circostanze del caso, l’amministrazione avrebbe potuto subordinare l’efficacia del titolo alla produzione della garanzia e vigilare sul rispetto dell’obbligo. Non poteva invece inibire integralmente l’intervento per una polizza non ancora dovuta. La decisione, pertanto, non consente di iniziare i lavori senza la garanzia richiesta.
Il riferimento temporale della pronuncia è importante. Il diniego risaliva al maggio 2024; il Collegio applica il quadro allora vigente e richiama il successivo D.Lgs. 190/2024 come conferma della continuità dell’obbligo. In particolare, l’articolo 8, comma 4, lettera i), distingue l’impegno al ripristino e il relativo piano, da presentare con il progetto sottoposto a PAS, dalla polizza fideiussoria a copertura dei costi, da presentare prima dell’avvio della realizzazione dell’intervento. Questa norma successiva non viene applicata retroattivamente al provvedimento impugnato.
Il Consiglio di Stato ha annullato l’inibitoria e imposto al Comune di pronunciarsi nuovamente sulla PAS, esaminando anche gli altri profili del progetto secondo quanto stabilito nella sentenza. L’esito non equivale al rilascio automatico del titolo. Per gli operatori, il punto operativo è verificare soggetto obbligato, oggetto e scadenza di ciascuna garanzia, senza presumere che la copertura RAEE sostituisca quella del ripristino complessivo. La pronuncia non determina importi per modulo e non decide sulle trattenute GSE o sulla garanzia alternativa nei sistemi collettivi prevista dagli articoli 24-bis e 40 del D.Lgs. 49/2014.
Fonti e riferimenti
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 6860, decisione del 25 giugno 2026, pubblicazione dell’11 settembre 2026: punti 4, 11.2–11.3.4, 18 e dispositivo.
D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, articolo 25: garanzie finanziarie dei produttori di AEE.

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