news Leggi & NormeIl decreto direttoriale MASE n. 275 del 12 ottobre 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 14 ottobre, approva le modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli e porta al 13 settembre 2027 la decorrenza per la messa a disposizione delle informazioni di geolocalizzazione. Il provvedimento interviene sul decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 e ne completa la disciplina tecnica.
Per la filiera RAEE la novità interessa i trasporti che ricadono nell’ambito dei rifiuti speciali pericolosi effettuati dai soggetti obbligati. La circolare dell’Albo n. 2 del 27 marzo 2026 richiama, in particolare, i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5. La sola appartenenza del carico alla famiglia dei RAEE non basta a determinare l’applicazione: vanno verificati classificazione del rifiuto, natura del trasporto e regime del soggetto che lo esegue.
Il differimento riguarda le informazioni sui percorsi. Va tenuto distinto dalla presenza dei sistemi sugli autoveicoli e dall’attestazione dei requisiti di idoneità tecnica richiesta dall’Albo. La circolare n. 2/2026 aveva fissato al 30 giugno 2026 il termine per attestare la dotazione dei mezzi e previsto, dal 1° luglio, la cancellazione dalla categoria 5 degli autoveicoli non adeguati. Il nuovo termine del settembre 2027 non deve quindi essere utilizzato come giustificazione per sospendere la verifica della regolarità dei mezzi già impiegati.
Una seconda modifica riguarda l’identificazione dell’autoveicolo: il decreto elimina il riferimento al telaio, mantenendo l’associazione del dispositivo alla targa. L’allegato richiede il tracciamento completo del percorso e stabilisce, per i dati trasmessi, un intervallo massimo di tre minuti fra punti consecutivi con coordinate diverse. La tolleranza fra evento del FIR digitale e dato di posizione è di due minuti; l’accuratezza planimetrica prevista è di dieci metri, salvo i tratti privi di segnale GNSS.
La traccia dovrà essere inviata dopo i dati del FIR digitale, tramite API dedicate oppure servizi di supporto RENTRI, nel formato GPX 1.1. Un percorso comune a più formulari resta oggetto di un’unica traccia; una successiva trasmissione dei dati del formulario richiede di ritrasmettere il percorso, se già inviato. L’allegato demanda al Ministero la definizione delle specifiche tecniche di trasmissione.
Per i trasportatori interessati, il periodo disponibile va utilizzato per verificare con i fornitori la compatibilità dei sistemi, il collegamento fra tracce e formulari e la gestione delle correzioni. Per chi affida il trasporto di RAEE speciali pericolosi, resta utile controllare l’iscrizione e gli autoveicoli effettivamente utilizzabili. Il rinvio dell’invio dei dati e la verifica del titolo del trasportatore appartengono a due piani operativi distinti.
Fonti e riferimenti
MASE, decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, articoli 1 e 2 e allegato 1: nuova decorrenza, associazione alla targa e requisiti tecnici.
RENTRI, scheda pubblicata il 14 ottobre 2026: pubblicazione del provvedimento e sintesi delle modifiche.
MASE, decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, articoli 1 e 2, da leggere con le modifiche del decreto n. 275/2026.
Albo nazionale gestori ambientali, circolare n. 2 del 27 marzo 2026: ambito soggettivo, attestazione della dotazione e conseguenze per i mezzi non adeguati.

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