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news Giurisprudenza

  • 25 Settembre 2023
  • Giurisprudenza

Tar Puglia_Sent. N. 01070/2023: il c.d. sindacato giurisdizionale debole sulle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, ha respinto il ricorso presentato da un'azienda operatrice del settore delle energie rinnovabili, contro il provvedimento con il quale il commissario ad acta nominato aveva espresso il diniego alla realizzazione ed all’esercizio nel territorio di San Severo (FG) di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 54,232 MWp. In linea generale, rileva il TAR, ogni trasformazione del territorio implica, a cura dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, un giudizio di compatibilità del nuovo assetto che si vorrebbe realizzare con i valori che essa intende proteggere, giudizio di per sé teso a verificare se ed in quale misura le ulteriori opere vadano ad incidere sul contesto paesistico-ambientale. Se è indubbio, infatti, che l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è, tuttavia, altrettanto evidente che le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo l’esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l’ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento. Sul punto, il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica. Tale conclusione è stata ricondotta direttamente all’art. 9 Cost. che, tutelando al massimo livello possibile il paesaggio, così come il patrimonio artistico e storico della Nazione, richiede alle Amministrazioni preposte l’espressione di valutazioni anzitutto tecnico-professionali e, solo in secondo luogo, eventualmente comparative e ponderative d’interessi. Tale valutazione sarà, dunque, sindacabile in sede di giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo “esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell'adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 738/2019; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4466/2018). La possibilità del sindacato giurisdizionale delle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione è, dunque, ristretta nei limitati confini del c.d. sindacato giurisdizionale debole, il quale può giungere ad esiti di annullamento solo per le ipotesi in cui dette scelte risultino essere manifestamente irrazionali, irragionevoli o palesemente contraddittorie. Nel caso di specie, la ricorrente non ha motivato in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza le scelte contestate, ma ha genericamente dedotto l’illegittimità del diniego del provvedimento autorizzatorio dell’impianto. Di conseguenza, trattandosi esclusivamente di scelte rientranti nella discrezionalità tecnica della P.A., non manifestamente illogiche o irrazionali, esse non risultano intaccate dalle censure svolte e devono considerarsi legittime.

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