Decreto MASE n. 414 del 07/12/2023: è entrato in vigore il "Decreto CER"
Il 24 gennaio è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina le modalità di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei relativi contributi.
In particolare il decreto prevede due tipologie di benefici, tra loro cumulabili nella misura massima del 40%:
a) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;
b) una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.
Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Per l'ammissibilità agli incentivi gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i requisiti di ammissibilità elencati all'art. 3 del decreto e, tra questi:
- potenza non superiore a 1 MW;
- costituzione della CER antecedente alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio e partecipazione delle imprese alle CER in qualità di soci o membri consentita esclusivamente per le PMI;
- connessione alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
- possesso dei requisiti prestazionali e costruttivi che verranno definiti nelle regole operative per l’accesso ai benefici da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministero su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD);
- che l'investimento concorra al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’Allegato IV al Regolamento UE 2021/241.
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
La domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso.
È prevista la decadenza degli incentivi e l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate nei casi di perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 e in quelli di dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento.
Per l'accesso al contributo contributo in conto capitale, oltre ai requisiti elencati nell'art. 3 sono richiesti:
1) l’avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
2) il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
3) il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.
Gli impianti ammessi al contributo in conto capitale devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
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