news Contributi & CommentiDal 14 ottobre 2026 le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, o che intendono iscriversi, possono chiedere tramite AGEST l’inserimento dei nuovi codici EER dei rifiuti di batterie. L’avviso pubblicato dall’Albo nella stessa data rende operativa la fase preparatoria prevista dalla circolare del Comitato nazionale n. 8 del 23 luglio 2026. La novità della settimana riguarda la presentazione delle istanze: non anticipa a ottobre l’applicazione della nuova classificazione.
La circolare separa due percorsi. Per le voci dell’allegato A l’adeguamento nelle iscrizioni avverrà d’ufficio dal 9 dicembre 2026. Per quelle dell’allegato B occorre invece una domanda telematica. Vi rientrano, fra le altre, le voci 16 06 07* per i rifiuti di batterie al litio e 16 06 08* per le batterie al nichel diverse dalle nichel-cadmio, comprese le NiMH. Non è quindi corretto presumere che ogni flusso già gestito sarà coperto da un aggiornamento automatico.
L’utilizzo dei nuovi codici resta collegato alla decorrenza della decisione delegata (UE) 2025/934: il 9 dicembre 2026, secondo l’articolo 2, come rettificato il 19 agosto 2025. Presentare un’istanza prima di quella data serve a preparare il passaggio; non autorizza a impiegare immediatamente le nuove voci nella documentazione dei trasporti. La stessa circolare richiama espressamente il rispetto di tale decorrenza.
Il controllo utile parte dai flussi effettivamente movimentati. Per ogni trasportatore interessato occorre confrontarli con gli allegati della circolare, individuare le integrazioni necessarie e verificare la coerenza con la categoria di iscrizione e con i veicoli utilizzabili. La possibilità di richiedere i nuovi codici nelle categorie di trasporto resta subordinata alle disposizioni proprie di ciascuna categoria.
La domanda presentata non va confusa con un titolo già aggiornato. Per produttori dei rifiuti e sistemi collettivi è opportuno chiedere ai fornitori logistici evidenza delle pratiche pertinenti e controllarne l’esito prima dei ritiri che ricadranno nel nuovo regime. Le modifiche ai provvedimenti saranno consultabili nell’Elenco iscritti del portale dell’Albo e nell’area riservata alle imprese.
L’adeguamento disposto dall’Albo riguarda le iscrizioni di sua competenza. Non dimostra, da solo, che siano aggiornati anche i titoli degli impianti destinatari. Il rischio operativo è arrivare a dicembre con il trasportatore correttamente aggiornato ma con una destinazione non coerente con il rifiuto da conferire. Per questo il controllo deve estendersi alla filiera, mantenendo distinti i procedimenti di competenza dei diversi soggetti.
Anche anagrafiche, gestionali e istruzioni agli addetti devono essere preparati separando la fase di aggiornamento dall’effettivo utilizzo dei codici. La revisione dell’elenco, già illustrata da E-Cycle, entra così in una fase concreta: la priorità è individuare le domande necessarie e coordinare documentazione e autorizzazioni. Un codice correttamente individuato non risolve la mancanza del corrispondente titolo di trasporto o trattamento; affidarsi a un automatismo generalizzato rischia soltanto di spostare il problema al momento del ritiro.
Fonti e riferimenti
Albo nazionale gestori ambientali, aggiornamento AGEST del 14 ottobre 2026: apertura delle istanze e categorie di trasporto interessate.
Circolare del Comitato nazionale n. 8 del 23 luglio 2026, punti 1 e 2 e allegati A e B: adeguamento d’ufficio, codici su istanza e consultazione dei provvedimenti.
Decisione delegata (UE) 2025/934, articolo 2 e allegato, con la rettifica (UE) 2025/90657 del 19 agosto 2025: classificazione e applicazione dal 9 dicembre 2026.

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