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Le dogane italiane hanno finalmente iniziato ad attenzionare in modo concreto la corretta marcatura dei moduli fotovoltaici importati e destinati al mercato nazionale. È un segnale importante per tutta la filiera, perché la marcatura non è un mero adempimento grafico, ma uno strumento di tracciabilità, sicurezza del prodotto e corretta attribuzione dei costi e delle responsabilità ambientali in capo ai produttori.
Il tema riguarda, in particolare, due ambiti normativi distinti.
Il primo è quello della sicurezza del materiale elettrico, disciplinato dal D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86, che attua la direttiva europea sul materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro determinati limiti di tensione. In tale contesto assume rilievo l’identificazione dell’importatore AEE, cioè del soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato UE materiale elettrico proveniente da Paesi terzi.
L’art. 5 del D.Lgs. 86/2016 prevede che l’importatore indichi sul materiale elettrico il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Solo ove ciò non sia possibile, tali informazioni possono essere riportate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Le informazioni destinate all’utilizzatore devono inoltre essere in lingua italiana.
Il secondo ambito è quello dei RAEE, regolato dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, che attua la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Qui il soggetto centrale non è necessariamente l’importatore, ma il produttore AEE, cioè l’operatore al quale è riconducibile l’immissione dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica sul mercato nazionale.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 49/2014, le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono riportare un marchio che consenta di individuare in modo inequivocabile il produttore. Tale marchio può contenere il nome del produttore, il logo registrato oppure il numero di iscrizione al Registro nazionale AEE. Lo stesso articolo prevede anche l’apposizione del simbolo RAEE, il cosiddetto “cassonetto barrato”, secondo le modalità previste dalla normativa. Per i pannelli fotovoltaici, il tema è oggi ancora più rilevante anche alla luce del D.Lgs. 2/2026, che ha precisato l’applicazione dell’obbligo di marchio di identificazione del produttore ai pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 e ha aggiornato il riferimento tecnico alla norma CEI
Un aspetto centrale è che importatore e produttore AEE possono coincidere, ma non necessariamente coincidono. La corretta marcatura dipende quindi dalla concreta struttura della filiera. Chi importa, chi cura lo sdoganamento, chi risulta nella documentazione doganale, chi vende sul mercato italiano e chi rende effettivamente disponibile il modulo fotovoltaico sul territorio nazionale.
Per questo motivo, la sola presenza del marchio commerciale del fabbricante non è sempre sufficiente. Allo stesso modo, il solo numero di iscrizione al Registro AEE può essere rilevante ai fini RAEE, ma non sostituisce l’indicazione dell’importatore richiesta dalla disciplina sulla sicurezza del materiale elettrico.
La marcatura deve essere visibile, leggibile e indelebile e, di regola, apposta direttamente sull’apparecchiatura o su una superficie visibile senza l’utilizzo di utensili. Il ricorso all’imballaggio, alle istruzioni o alla garanzia rappresenta un’eccezione, ammessa solo quando l’apposizione sul prodotto non sia possibile per ragioni legate alle dimensioni o alla funzione dell’apparecchiatura.
L’avvio dei controlli doganali impone quindi a produttori, importatori, distributori e reseller una verifica preventiva della documentazione e delle etichette utilizzate. La conformità deve essere valutata prima dell’arrivo della merce e non soltanto in sede di contestazione.
Una marcatura non corretta può comportare blocchi, richieste di adeguamento, ritardi nello svincolo della merce e l’applicazione di sanzioni. Il D.Lgs. 86/2016 e il D.Lgs. 49/2014 prevedono infatti regimi sanzionatori distinti, riferiti rispettivamente alla sicurezza e tracciabilità del materiale elettrico e agli obblighi RAEE.
In particolare, per le violazioni relative al materiale elettrico, sanzioni che possono essere calcolate anche per singolo pezzo, con importi minimi e massimi differenziati a seconda della condotta contestata. Sul fronte RAEE, l’art. 38 del D.Lgs. 49/2014 sanziona l’immissione sul mercato di apparecchiature prive del marchio identificativo del produttore e/o del simbolo RAEE, anche in questo caso con importi riferibili a ciascuna apparecchiatura.
Ciò significa che, nel caso di spedizioni composte da un numero elevato di moduli fotovoltaici, una contestazione in fase di sdoganamento può determinare un’esposizione economica significativa. In presenza di più violazioni, più lotti o più operazioni di importazione, il rischio sanzionatorio complessivo può arrivare anche a importi molto rilevanti, potenzialmente nell’ordine di decine o centinaia di migliaia di euro.
Per questo motivo, la conformità della marcatura non dovrebbe essere verificata solo a valle, in caso di controllo o contestazione, ma prima dell’arrivo della merce in dogana, attraverso un controllo preventivo delle etichette, della documentazione commerciale, dei dati doganali e dell’effettiva qualificazione dei soggetti coinvolti nella filiera.

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