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La Commissione europea ha predisposto, in data 18 agosto 2026, uno schema di regolamento delegato volto a modificare gli Allegati III, IIIA, IIIB e IV del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Il testo non è ancora vigente e dovrà completare l’iter previsto per gli atti delegati. Assume, tuttavia, particolare rilievo perché delinea il regime destinato a succedere, dal 2027, alla disciplina transitoria oggi applicabile alle spedizioni intra-UE di RAEE e introduce nuove voci di interesse anche per altre filiere strategiche, tra cui quella eolica.
La proposta prevede anzitutto la soppressione delle voci GC010 e GC020 dall’Allegato III. Tali voci sono state mantenute, in via transitoria, per le sole spedizioni all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, consentendo, ricorrendone i presupposti, l’applicazione degli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157. Dal 1° gennaio 2027, tuttavia, non si assisterebbe a un mero passaggio da GC010/GC020 alla voce Basel Y49. La proposta costruisce, per le spedizioni intra-UE, un sistema autonomo imperniato sulle nuove voci EU49 e BEU09.
La proposta introduce nell’Allegato IV la nuova voce EU49, definita come “Waste electrical and electronic equipment, not covered by A1181 or BEU09”. Contestualmente stabilisce che, per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Basel Y49 non trova applicazione ed è sostituita da EU49. La collocazione nell’Allegato IV è decisiva. Ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. a), del Regolamento (UE) 2024/1157, i rifiuti ivi elencati sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
Per la filiera fotovoltaica la conseguenza è immediata. Un pannello fotovoltaico intero divenuto rifiuto, rimosso dall’impianto e destinato a un impianto di trattamento situato in un altro Stato membro, ricade, in linea generale, in EU49. In tale fase il modulo costituisce infatti ancora un RAEE che deve essere sottoposto alle operazioni di trattamento previste dalla disciplina di settore. Con la cessazione di GC010 e GC020 verrebbe quindi meno, per il pannello intero, l’attuale regime ex art. 18, con passaggio alla procedura di notifica preventiva.
Diversa è la funzione della nuova BEU09, inserita nell’Allegato IIIB. La voce comprende tre fattispecie distinte:
Le tre ipotesi devono essere mantenute distinte. Il requisito espresso del proper treatment è riferito testualmente al RAEE in quanto tale. Per i componenti la formulazione è autonoma, mentre per le frazioni è richiesto che esse derivino dal processing dei RAEE o dei relativi componenti. Non sarebbe pertanto corretto trasformare il proper treatment in un requisito testuale indistintamente applicabile a ogni componente ricompreso in BEU09.
Con specifico riferimento ai pannelli fotovoltaici, il trattamento rappresenta comunque il principale spartiacque del nuovo sistema. Il modulo intero ancora da trattare ricade in EU49. Il RAEE già trattato, i componenti separati e le frazioni prodotte dal trattamento possono invece, a seconda dei casi, rientrare in BEU09 o in una diversa voce più specifica.
Pannello fotovoltaico intero-rifiuto → EU49 → notifica preventiva
Trattamento → componenti e frazioni → BEU09 o altra voce specifica → art. 18
La collocazione di BEU09 nell’Allegato IIIB comporta, nelle spedizioni intra-UE destinate a recupero e in presenza delle condizioni stabilite dal Regolamento, l’applicazione degli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18.
È qui che emerge una delle peculiarità più interessanti della proposta. Il discrimine tra EU49 e BEU09 non coincide con la pericolosità intrinseca del rifiuto. Un modulo fotovoltaico intero, pur non presentando normalmente caratteristiche di pericolo, è assoggettato a notifica in quanto RAEE ancora da trattare. I materiali che lo compongono, una volta autonomamente individuati, possono invece accedere, ricorrendone le condizioni, al regime semplificato dell’art. 18. Si determina così un’evidente asimmetria regolatoria tra l’apparecchiatura intera e le sue componenti o frazioni.
La ratio è comprensibile se riferita all’universo complessivo dei RAEE, caratterizzato da forte eterogeneità tecnologica e dalla possibile presenza di componenti o sostanze che richiedono specifiche operazioni di rimozione e trattamento. L’applicazione generalizzata di tale impostazione ai moduli fotovoltaici appare, tuttavia, meno lineare. In particolare, il pannello in silicio cristallino presenta una struttura relativamente standardizzata e nota, composta prevalentemente da vetro, alluminio, celle, polimeri, cavi, junction box e limitate frazioni metalliche. L’assoggettamento a notifica del modulo intero discende quindi principalmente dal suo status di RAEE non ancora trattato, più che da una specifica valutazione di pericolosità.
Il dato assume ulteriore rilievo perché BEU09 comprende espressamente anche i “waste components of electrical and electronic equipment”. Il regime applicabile può dunque mutare significativamente quando l’apparecchiatura non è più considerata come RAEE unitario e risultano individuabili componenti o frazioni autonome. La distinzione, tuttavia, non può prestarsi a operazioni meramente formali di disarticolazione del rifiuto volte a mutarne artificialmente il regime di spedizione. Per le frazioni richiamate dalla terza parte di BEU09 deve sussistere un’effettiva derivazione dal trattamento, dallo shredding o dal dismantling. La classificazione deve, in ogni caso, corrispondere alla natura effettiva del rifiuto spedito. Ricordiamo che BEU09 presenta carattere residuale e prima di ricorrere a tale voce occorre verificare se il componente o la frazione sia già riconducibile a una voce più specifica degli Allegati III, IIIA o IIIB. Una frazione di alluminio, rame, vetro o altro materiale ottenuta dal trattamento di un pannello dovrà quindi essere preliminarmente verificata rispetto alle voci specifiche applicabili. BEU09 opera, in altri termini, come voce di chiusura e non come classificazione generale per ogni materiale proveniente da un RAEE.
| Stato del rifiuto | Codice intra-UE | Regime |
|---|---|---|
| Pannello fotovoltaico intero ancora da trattare | EU49 | Notifica e autorizzazione preventive |
| RAEE già sottoposto a proper treatment | BEU09, se ricorrono le condizioni | Art. 18 |
| Componente di AEE divenuto rifiuto | BEU09, salvo voce più specifica | Art. 18 |
| Frazione da processing, shredding o dismantling | BEU09, salvo voce più specifica | Art. 18 |
| Frazione già ricompresa in altra voce di lista verde | Voce specifica | Art. 18 |

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