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news Contributi & Commenti

  • 25 Agosto 2026
  • Contributi & Commenti
  • Ottavio Saia Ottavio Saia

Spedizioni transfrontaliere di RAEE, fotovoltaico ed eolico: le proposte UE per un nuovo assetto

La Commissione europea ha predisposto, in data 18 agosto 2026, uno schema di regolamento delegato volto a modificare gli Allegati III, IIIA, IIIB e IV del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Il testo non è ancora vigente e dovrà completare l’iter previsto per gli atti delegati. Assume, tuttavia, particolare rilievo perché delinea il regime destinato a succedere, dal 2027, alla disciplina transitoria oggi applicabile alle spedizioni intra-UE di RAEE e introduce nuove voci di interesse anche per altre filiere strategiche, tra cui quella eolica.
La proposta prevede anzitutto la soppressione delle voci GC010 e GC020 dall’Allegato III. Tali voci sono state mantenute, in via transitoria, per le sole spedizioni all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, consentendo, ricorrendone i presupposti, l’applicazione degli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157. Dal 1° gennaio 2027, tuttavia, non si assisterebbe a un mero passaggio da GC010/GC020 alla voce Basel Y49. La proposta costruisce, per le spedizioni intra-UE, un sistema autonomo imperniato sulle nuove voci EU49 e BEU09.
La proposta introduce nell’Allegato IV la nuova voce EU49, definita come “Waste electrical and electronic equipment, not covered by A1181 or BEU09”. Contestualmente stabilisce che, per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Basel Y49 non trova applicazione ed è sostituita da EU49. La collocazione nell’Allegato IV è decisiva. Ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. a), del Regolamento (UE) 2024/1157, i rifiuti ivi elencati sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
Per la filiera fotovoltaica la conseguenza è immediata. Un pannello fotovoltaico intero divenuto rifiuto, rimosso dall’impianto e destinato a un impianto di trattamento situato in un altro Stato membro, ricade, in linea generale, in EU49. In tale fase il modulo costituisce infatti ancora un RAEE che deve essere sottoposto alle operazioni di trattamento previste dalla disciplina di settore. Con la cessazione di GC010 e GC020 verrebbe quindi meno, per il pannello intero, l’attuale regime ex art. 18, con passaggio alla procedura di notifica preventiva.
Diversa è la funzione della nuova BEU09, inserita nell’Allegato IIIB. La voce comprende tre fattispecie distinte:

  1. i RAEE che abbiano subito un “proper treatment in accordance with Article 8(2) of Directive 2012/19/EU”
  2. i componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non presentino caratteristiche di pericolo e non siano coperti da altra voce ovvero che non siano già classificabili in una specifica voce degli Allegati III, IIIA o IIIB del Regolamento (UE) 2024/1157
  3. i rifiuti derivanti dal trattamento di RAEE o di loro componenti, comprese espressamente le frazioni risultanti da shredding o dismantling purché non presentino caratteristiche di pericolo e non siano già ricompresi in una specifica voce degli Allegati III, IIIA o IIIB.

Le tre ipotesi devono essere mantenute distinte. Il requisito espresso del proper treatment è riferito testualmente al RAEE in quanto tale. Per i componenti la formulazione è autonoma, mentre per le frazioni è richiesto che esse derivino dal processing dei RAEE o dei relativi componenti. Non sarebbe pertanto corretto trasformare il proper treatment in un requisito testuale indistintamente applicabile a ogni componente ricompreso in BEU09.
Con specifico riferimento ai pannelli fotovoltaici, il trattamento rappresenta comunque il principale spartiacque del nuovo sistema. Il modulo intero ancora da trattare ricade in EU49. Il RAEE già trattato, i componenti separati e le frazioni prodotte dal trattamento possono invece, a seconda dei casi, rientrare in BEU09 o in una diversa voce più specifica.

Pannello fotovoltaico intero-rifiuto → EU49 → notifica preventiva
Trattamento → componenti e frazioni → BEU09 o altra voce specifica → art. 18

La collocazione di BEU09 nell’Allegato IIIB comporta, nelle spedizioni intra-UE destinate a recupero e in presenza delle condizioni stabilite dal Regolamento, l’applicazione degli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18.
È qui che emerge una delle peculiarità più interessanti della proposta. Il discrimine tra EU49 e BEU09 non coincide con la pericolosità intrinseca del rifiuto. Un modulo fotovoltaico intero, pur non presentando normalmente caratteristiche di pericolo, è assoggettato a notifica in quanto RAEE ancora da trattare. I materiali che lo compongono, una volta autonomamente individuati, possono invece accedere, ricorrendone le condizioni, al regime semplificato dell’art. 18. Si determina così un’evidente asimmetria regolatoria tra l’apparecchiatura intera e le sue componenti o frazioni.
La ratio è comprensibile se riferita all’universo complessivo dei RAEE, caratterizzato da forte eterogeneità tecnologica e dalla possibile presenza di componenti o sostanze che richiedono specifiche operazioni di rimozione e trattamento. L’applicazione generalizzata di tale impostazione ai moduli fotovoltaici appare, tuttavia, meno lineare. In particolare, il pannello in silicio cristallino presenta una struttura relativamente standardizzata e nota, composta prevalentemente da vetro, alluminio, celle, polimeri, cavi, junction box e limitate frazioni metalliche. L’assoggettamento a notifica del modulo intero discende quindi principalmente dal suo status di RAEE non ancora trattato, più che da una specifica valutazione di pericolosità.
Il dato assume ulteriore rilievo perché BEU09 comprende espressamente anche i “waste components of electrical and electronic equipment”. Il regime applicabile può dunque mutare significativamente quando l’apparecchiatura non è più considerata come RAEE unitario e risultano individuabili componenti o frazioni autonome. La distinzione, tuttavia, non può prestarsi a operazioni meramente formali di disarticolazione del rifiuto volte a mutarne artificialmente il regime di spedizione. Per le frazioni richiamate dalla terza parte di BEU09 deve sussistere un’effettiva derivazione dal trattamento, dallo shredding o dal dismantling. La classificazione deve, in ogni caso, corrispondere alla natura effettiva del rifiuto spedito. Ricordiamo che BEU09 presenta carattere residuale e prima di ricorrere a tale voce occorre verificare se il componente o la frazione sia già riconducibile a una voce più specifica degli Allegati III, IIIA o IIIB. Una frazione di alluminio, rame, vetro o altro materiale ottenuta dal trattamento di un pannello dovrà quindi essere preliminarmente verificata rispetto alle voci specifiche applicabili. BEU09 opera, in altri termini, come voce di chiusura e non come classificazione generale per ogni materiale proveniente da un RAEE.

                           Stato del rifiuto                                 Codice intra-UE                        Regime
Pannello fotovoltaico intero ancora da trattareEU49      Notifica e autorizzazione preventive
RAEE già sottoposto a proper treatment        BEU09, se ricorrono le condizioniArt. 18
Componente di AEE divenuto rifiuto    BEU09, salvo voce più specificaArt. 18
Frazione da processing, shredding o dismantling   BEU09, salvo voce più specificaArt. 18
Frazione già ricompresa in altra voce di lista verdeVoce specificaArt. 18


Per le spedizioni verso Paesi terzi la disciplina cambia. La proposta stabilisce espressamente che EU49 sostituisce Y49 soltanto per i rifiuti “shipped within the Union”. Per un pannello fotovoltaico intero esportato dall’Unione continua quindi a rilevare la classificazione Basel Y49, fermo restando il diverso regime procedurale applicabile in funzione del Paese di destinazione.
La proposta assume rilievo anche oltre il settore fotovoltaico. Nell’Allegato IIIB viene introdotta la nuova voce BEU06, relativa ai rifiuti non pericolosi costituiti da compositi polimerici rinforzati con fibre, quali fibre di vetro incorporate in resine polimeriche, anche in presenza di rivestimenti, adesivi e materiali del core, purché tali rifiuti siano destinati al riciclo. La voce non è specificamente riservata alle pale eoliche. Il criterio è materiale e ciò che rileva è che il rifiuto sia costituito da fibre-reinforced polymer composites e soddisfi le condizioni previste.
La previsione è di particolare interesse per le pale eoliche a fine vita, normalmente costituite in larga parte da materiali compositi. Significativo è soprattutto il requisito della destinazione al recycling. La proposta non utilizza la più ampia nozione di recovery, ma richiede espressamente il riciclaggio. BEU06 non appare quindi utilizzabile per qualunque forma di recupero del composito, né può essere automaticamente estesa a operazioni di recupero energetico o ad altre operazioni che non integrino la nozione unionale di riciclaggio.
Per la filiera eolica la conseguenza può essere rilevante anche sul piano industriale. La possibilità di movimentare intra-UE ai sensi dell’art. 18 pale o frazioni di pale conformi alla descrizione BEU06 può favorire l’accesso agli impianti specializzati di riciclo presenti nei diversi Stati membri. Ciò potrebbe attenuare almeno in parte il limite costituito dalla distribuzione territorialmente disomogenea delle tecnologie di trattamento dei compositi.
La proposta introduce inoltre la voce BEU10, relativa ai magneti permanenti solidi e inerti provenienti da RAEE, da turbine eoliche a fine vita e relative infrastrutture o da veicoli fuori uso. Anche in questo caso, l’inserimento nell’Allegato IIIB consente di attribuire un regime semplificato intra-UE a un flusso separato, identificabile e potenzialmente di significativo interesse strategico.
BEU06, BEU09 e BEU10 presentano dunque una caratteristica comune. Sono nuove voci dell’Allegato IIIB. Per le spedizioni intra-UE sono assoggettate, in linea generale e ricorrendone i presupposti, al regime semplificato dell’art. 18. Ciò non significa che tali voci perdano rilevanza quando il rifiuto viene esportato fuori dall’Unione. Cambia, piuttosto, il regime procedurale.
Per le esportazioni verso Paesi ai quali si applica la Decisione OCSE, l’art. 44, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2024/1157 assoggetta espressamente i rifiuti dell’Allegato IIIB alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Il medesimo flusso può quindi essere sottoposto a regimi diversi in funzione della destinazione:
  1. BEU06 / BEU09 / BEU10 → intra-UE → art. 18
  2. BEU06 / BEU09 / BEU10 → export verso Paese OCSE → notifica preventiva.Per i Paesi ai quali non si applica la Decisione OCSE il quadro è ancora più restrittivo. 
L’art. 40, par. 1, del Regolamento include i rifiuti non pericolosi dell’Allegato IIIB nel divieto generale di esportazione per recupero, salva l’applicazione del particolare meccanismo previsto dagli artt. 41-43 per i Paesi e i flussi autorizzati dalla Commissione.
È questa differenza di regime a rivelare la portata più ampia della proposta. Le nuove voci non rappresentano soltanto un affinamento tecnico della classificazione dei rifiuti. Si inseriscono in un sistema nel quale la semplificazione procedurale è concentrata sulla circolazione all’interno del mercato europeo, mentre l’uscita degli stessi flussi dal territorio dell’Unione è sottoposta a livelli di controllo significativamente superiori.
BEU06, BEU09 e BEU10 possono così diventare strumenti funzionali alla costruzione di un vero mercato europeo dei materiali secondari e dei flussi destinati al riciclo. Viene agevolato il trasferimento verso gli impianti specializzati presenti nei diversi Stati membri UE senza estendere automaticamente la stessa semplificazione alle esportazioni verso Paesi terzi.
Per il fotovoltaico, e più in generale per flussi caratterizzati da composizioni relativamente standardizzate, permane nondimeno una peculiarità. Il pannello intero è assoggettato a notifica attraverso EU49 o Y49, mentre, a valle del trattamento, le sue componenti e frazioni possono circolare nell’Unione ex art. 18. La differenza di regime è quindi determinata in misura rilevante dallo status gestionale del rifiuto e dall’avvenuto trattamento, più che da una diversa pericolosità dei materiali. È lecito interrogarsi sulla proporzionalità di tale soluzione. Sul piano sistematico qualche interrogativo resta. Sul piano del risultato, tuttavia, è difficile dolersene.
Nel suo complesso, la proposta sembra delineare una scelta regolatoria chiara. Rendere più semplice la circolazione dei materiali recuperabili all’interno dell’Unione e più onerosa la loro uscita dal mercato europeo. Per RAEE fotovoltaici, compositi delle pale eoliche e magneti permanenti, la disciplina delle spedizioni diventa così anche uno strumento di politica industriale, potenzialmente idoneo a limitare l’emorragia verso Paesi terzi non soltanto di materiali recuperabili e materie prime critiche, ma anche del valore economico, tecnologico e industriale connesso al loro trattamento e riciclo.
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