news GiurisprudenzaL’autorizzazione al recupero dei metalli non consente di ricevere e trattare indistintamente anche i RAEE. La Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 29230, decisa il 10 luglio 2025 e depositata il 7 agosto 2025, ha esaminato una gestione di rifiuti misti svolta in un impianto il cui titolo vietava l’accettazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Gli accertamenti richiamati nella pronuncia riguardavano controlli del 2014 e del 2015 e una prassi aziendale ricostruita come risalente almeno al 2011. I carichi venivano registrati con il codice 20 01 40, relativo ai metalli, ma comprendevano materiali eterogenei, fra cui RAEE. Secondo le valutazioni dei giudici di merito, recepite dalla Cassazione, le operazioni di cernita e separazione rappresentate nei documenti non corrispondevano al trattamento effettivo: i rifiuti misti venivano avviati direttamente alla cesoiatura.
La questione non era quindi soltanto l’esistenza formale di un’autorizzazione. La Corte ha chiarito che l’abusività della gestione può derivare anche dalla violazione delle norme applicabili, delle regole tecniche di settore e delle prescrizioni del titolo. Per queste ultime occorre una valutazione complessiva della continuità dell’inosservanza, della parte di attività interessata e della natura sostanziale delle violazioni. L’attività illecita può convivere con lavorazioni regolari: la presenza di una componente autorizzata non rende lecite le operazioni che ne oltrepassano i limiti.
Un passaggio riguarda direttamente la raccolta dei RAEE. La difesa invocava la deroga prevista dall’articolo 266, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 per alcune attività di raccolta e trasporto in forma ambulante. La Cassazione ne ha escluso l’utilizzo per i RAEE, soggetti a una disciplina specifica. Inoltre, i conferimenti esaminati provenivano in larga parte da una raccolta professionale di scarti presso attività produttive, che non poteva essere presentata come semplice consegna occasionale di rifiuti propri. Il ragionamento è riferito alla disciplina e alle condotte oggetto del processo, non costituisce un’esenzione generale per chi raccoglie metalli.
Sul piano economico, la decisione considera il risparmio ottenuto evitando la cernita e il corretto trattamento o smaltimento delle frazioni non recuperabili. Nel caso concreto questi costi omessi contribuivano a spiegare la finalità di ingiusto profitto della gestione organizzata. Il profitto non deve necessariamente coincidere con un maggiore prezzo di vendita. Ciò non significa, però, che qualsiasi riduzione dei costi aziendali sia illecita: rileva il vantaggio perseguito attraverso l’elusione di operazioni dovute, insieme agli altri elementi del reato. L’inammissibilità ha inoltre comportato le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Il limite della pronuncia è altrettanto importante del principio. Il traffico organizzato non discende automaticamente da un singolo errore documentale o da qualsiasi inosservanza dell’autorizzazione. La motivazione considera congiuntamente pluralità delle operazioni, organizzazione e continuità dell’attività, ingenti quantitativi, abusività e finalità di ingiusto profitto. Le risultanze del processo non consentono di attribuire indistintamente la responsabilità a tutti gli operatori della filiera né di trasformare il precedente in una soglia quantitativa valida per ogni impianto.
Alla data di pubblicazione di questo articolo, il quadro normativo comprende anche una disposizione successiva alla sentenza: l’articolo 452-quinquiesdecies del codice penale, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026. La norma riferisce espressamente l’abusività anche alle violazioni delle disposizioni ambientali dell’Unione europea e delle relative disposizioni attuative, oltre che alle condotte fondate su autorizzazioni ottenute mediante gli illeciti indicati dal testo. Questa novità va tenuta distinta dal ragionamento svolto dalla Corte nel 2025 e dalle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo.
Per i gestori, la conseguenza operativa è verificare che identificazione del rifiuto, codici ammessi, prescrizioni dell’impianto e lavorazioni effettive restino coerenti. Per chi affida i RAEE a un operatore, la sola indicazione di una generica attività di recupero dei metalli non basta a valutare l’idoneità del destinatario: occorre esaminare il titolo rispetto al rifiuto e all’operazione richiesti. È questa la distinzione da mantenere anche nella valutazione economica del servizio: il costo del trattamento deve riflettere le attività necessarie, senza confondere il recupero del metallo con la gestione conforme dell’apparecchiatura dismessa.
Fonti e riferimenti
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 29230, udienza del 10 luglio 2025

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