news GiurisprudenzaNel traffico illecito di RAEE, il contributo materiale alla movimentazione o allo stoccaggio non dimostra da solo la consapevolezza del singolo partecipante. È il tema affrontato dalla Corte di cassazione, sezione III penale, nella sentenza n. 26237, decisa il 30 giugno 2026 e depositata il 13 luglio 2026. La Corte ha annullato con rinvio una condanna per concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, rilevando un difetto di motivazione sull’elemento soggettivo. La decisione riguarda la prova della responsabilità personale all’interno di una filiera illecita, non la liceità generale delle operazioni di raccolta ed esportazione.
Il procedimento riguardava RAEE raccolti presso operatori commerciali, che li avevano ricevuti dai clienti dopo la dismissione, e trasferiti in luoghi occulti di stoccaggio per la successiva esportazione clandestina. Il ricorrente sosteneva di avere prestato soltanto un aiuto limitato: guidare il furgone dell’altro soggetto in tre occasioni per ritirare fotocopiatrici, dietro un modesto compenso, e concedergli l’uso del proprio garage dopo uno sfratto. A sostegno della propria inconsapevolezza richiamava le fatture rilasciate dai venditori e i pagamenti effettuati durante i ritiri. Si trattava della sua ricostruzione difensiva, non di una conclusione assolutoria già raggiunta dalla Cassazione.
Il punto decisivo emerge dal confronto tra le due sentenze di merito. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, ma aveva anche corretto due elementi utilizzati dal Tribunale. Aveva escluso che gli apparecchi presenti nel garage del ricorrente fossero stati caricati sui container oggetto delle esportazioni provate. Aveva inoltre chiarito che un controllo stradale, inizialmente riferito al ricorrente, aveva riguardato il proprietario del furgone. Il risultato finale era rimasto identico, mentre una parte importante della ricostruzione a suo carico era cambiata.
Per questo la Cassazione esclude che si possa parlare propriamente di una doppia conforme: la coincidenza della condanna nei due gradi non rende equivalenti percorsi argomentativi sensibilmente diversi. Le correzioni operate in appello, favorevoli all’imputato, richiedevano una spiegazione sul loro peso rispetto alla consapevolezza dell’illiceità del profitto perseguito dall’altro soggetto. Non era sufficiente conservare la conclusione di colpevolezza senza chiarire perché gli elementi venuti meno non facessero sorgere un dubbio ragionevole.
Il criterio giuridico richiamato è particolarmente rilevante per chi interviene in una sola fase della filiera. Nel concorso nel delitto previsto dall’articolo 452-quaterdecies del codice penale non occorre che ciascun concorrente persegua un proprio ingiusto profitto. Può essere sufficiente la consapevolezza dell’ingiusto profitto perseguito dagli altri partecipanti. L’assenza di un guadagno personale elevato, quindi, non costituisce da sola una difesa decisiva. Resta però necessario accertare quella consapevolezza: la prestazione di un servizio, considerata isolatamente, non sostituisce la prova dell’elemento soggettivo.
La Corte richiama precedenti maturati anche sotto l’articolo 53-bis del D.Lgs. 22/1997 e l’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, anteriori alla collocazione del delitto nell’articolo 452-quaterdecies. Il richiamo serve a ricostruire il principio sul dolo e sul profitto, non a sovrapporre automaticamente discipline sanzionatorie di epoche diverse.
Nel caso concreto assume rilievo anche l’esistenza, confermata dalla sentenza d’appello, di una ditta individuale di import-export di veicoli ed elettrodomestici usati. Questo dato, insieme alle differenze ricostruttive, doveva essere valutato nel ragionamento sulla consapevolezza del ricorrente. Non ne deriva che una fattura o l’esistenza di un’impresa rendano lecita qualsiasi movimentazione di RAEE: tali circostanze possono incidere sulla valutazione delle conoscenze del singolo, ma non risolvono da sole la qualificazione dei materiali né la regolarità della loro gestione.
Il dispositivo dispone un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Venezia. Non è un’assoluzione e non introduce un’esenzione per chi collabori occasionalmente. La Cassazione ritiene assorbite le ulteriori questioni, compresa quella relativa al carattere marginale del contributo prospettato dalla difesa. Il principio utile per la filiera è dunque preciso: per attribuire il concorso nel traffico organizzato occorre collegare il ruolo concretamente svolto alla consapevolezza dell’ingiusto profitto perseguito dagli altri concorrenti, motivando anche sugli elementi contrari. La gravità del traffico complessivo non elimina questa verifica individuale.
Fonti e riferimenti
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 26237, decisione del 30 giugno 2026, deposito del 13 luglio 2026: considerato in diritto, paragrafi 2.1, 2.2 e 3, e dispositivo.
Codice penale, articolo 452-quaterdecies, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; articolo 110, concorso di persone nel reato. Per il testo e le versioni temporali del codice: banca dati normativa del Ministero dell’economia e delle finanze.

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