news GiurisprudenzaUn trasporto di vecchi elettrodomestici non diventa occasionale soltanto perché viene presentato come un incarico isolato. Nella sentenza n. 20126, depositata il 1° giugno 2026 dopo l’udienza del 25 febbraio, la terza sezione penale della Cassazione esamina una vicenda che riguarda direttamente i RAEE: sette lavatrici, due forni da cucina e una carcassa di frigorifero trasportati insieme ad altri materiali senza la necessaria autorizzazione. Il punto decisivo è il modo concreto in cui l’operazione era organizzata.
I fatti erano stati accertati a Gela il 14 settembre 2021. Sul cassone di un autocarro si trovavano, oltre agli elettrodomestici, inferriate, porte in ferro e parti meccaniche di veicoli. Due persone erano state condannate per concorso nella gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, nella disciplina applicata al fatto. Uno dei ricorrenti sosteneva l’assoluta occasionalità del trasporto; l’altro dichiarava di essere soltanto il conducente, estraneo alla titolarità dell’attività e del mezzo, incaricato per un compenso di 60 euro.
La Cassazione ritiene coerente la valutazione dei giudici di appello, che avevano escluso l’occasionalità sulla base di elementi convergenti: un autocarro con cassone adatto ai rifiuti ingombranti, un carico eterogeneo e il pieno coinvolgimento di due persone. Considerati insieme, questi dati esprimevano il carattere strutturato della condotta. Non viene fissata una soglia numerica oltre la quale ogni trasporto diventa automaticamente illecito, né si afferma che il solo utilizzo di un autocarro dimostri sempre un’attività organizzata. È la lettura complessiva del fatto a sostenere la decisione.
Il passaggio interessa anche chi presta materialmente il servizio di guida. Nel caso esaminato, l’assenza della proprietà del mezzo o della titolarità dell’attività non ha fatto venir meno la responsabilità accertata. La Corte, tuttavia, non introduce una responsabilità automatica per qualunque conducente: conferma una motivazione ritenuta razionale e coerente con le prove. Le difese chiedevano sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, che il giudice di legittimità non può sostituire a quella di merito quando quest’ultima non presenta i vizi denunciati.
Un distinto motivo riguardava la particolare tenuità del fatto. Anche su questo punto la Cassazione conferma il rigetto, ritenendo non manifestamente illogico il richiamo alla quantità dei rifiuti, alla destinazione ignota e alla non occasionalità della condotta. Il compenso modesto e la natura non pericolosa dei rifiuti, invocati dalla difesa, non sono quindi bastati nel caso concreto. Non ne discende che la tenuità sia sempre esclusa nel trasporto di RAEE.
Va delimitata anche la questione della confisca. Il ricorso sul veicolo è dichiarato inammissibile perché proposto dall’imputato che non ne era proprietario: la titolare era la moglie, individuata dalla Corte come soggetto legittimato a chiederne la restituzione. Il passaggio non risolve in termini generali la tutela del terzo estraneo al reato. Quanto all’esito complessivo, un ricorso viene respinto; per l’altro imputato la sentenza è annullata con rinvio soltanto sulle attenuanti generiche, per insufficienza della relativa motivazione. Resta ferma l’affermazione di colpevolezza: non si tratta di un’assoluzione.
Per la filiera RAEE, l’interesse della pronuncia sta nel valore attribuito agli indici concreti di organizzazione e al ruolo effettivamente svolto dai partecipanti. Il perimetro temporale deve però rimanere chiaro: il fatto risale al 2021 e il regime sanzionatorio dell’articolo 256 è stato successivamente modificato, già con il decreto-legge 116/2025. La sentenza non costituisce quindi una descrizione delle sanzioni applicabili oggi, né autorizza a considerare libero ogni trasporto definito occasionale. La verifica del titolo necessario e delle condizioni del singolo servizio resta distinta dalla ricostruzione del caso giudicato.
Fonti e riferimenti
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 20126 del 1° giugno 2026, udienza del 25 febbraio 2026. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, nella disciplina applicata ai fatti del 14 settembre 2021; articolo 110 del codice penale; articoli 131-bis e 133 del codice penale; articolo 624 del codice di procedura penale. Per il successivo intervento sul quadro sanzionatorio: decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, articolo 1, in Gazzetta Ufficiale.

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