Il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE, pile e batterie ha deliberato sull’interpretazione dell’art. 14-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 131/2024 (convertito in L. 166/2024), chiarendo in maniera netta che:
Il 3% dei ricavi che i sistemi collettivi devono impiegare annualmente per finanziare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione riguarda il totale dei ricavi, non solo quelli derivanti dagli eco-contributi.
Il Comitato ha rifiutato l’interpretazione proposta dal CdC RAEE, che intendeva limitare il calcolo del 3% ai soli eco-contributi. Secondo il Comitato, questa lettura restrittiva è in contrasto con il tenore letterale della norma: se il legislatore avesse voluto riferirsi solo agli eco-contributi, lo avrebbe specificato.
Il termine "totale dei ricavi" comprende tutte le entrate del sistema collettivo, inclusi eventuali proventi da altre attività (es. valorizzazione materie seconde), e non esclusivamente i contributi ambientali versati dai produttori.
Le tempistiche operative:
- il 2025 è il primo anno in cui i sistemi collettivi devono spendere almeno il 3% dei ricavi 2024 per i programmi indicati.
- dal 2026 vige l’obbligo di trasmettere annualmente al Ministero una relazione dettagliata con la rendicontazione di tali spese (entro il 30 aprile).
Dunque il 3% è una soglia minima vincolante sull’intera base dei ricavi complessivi dei sistemi collettivi. L’interpretazione estensiva è funzionale a garantire un impegno concreto per il miglioramento della raccolta e del riciclo dei RAEE in Italia, ancora al di sotto degli obiettivi europei.
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