Il parere del Comitato di vigilanza RAEE-RiPA del 28 luglio 2025 fornisce un chiarimento importante in merito all'inquadramento giuridico dei soggetti che svolgono attività di ricondizionamento di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), in particolare quando tale attività è finalizzata all’esportazione.
Secondo il Comitato:
L’azienda che ricondiziona AEE per esportarle non assume la qualifica di “produttore” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 49/2014;
Di conseguenza, non è soggetta agli obblighi previsti per i produttori, tra cui:
l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (art. 29),
e gli obblighi previsti all’art. 8 in materia di finanziamento e gestione dei RAEE.
È produttore chi:
fabbrica e vende AEE con il proprio marchio;
rivende con il proprio marchio AEE prodotte da altri;
importa o immette sul mercato nazionale AEE da un Paese terzo o altro Stato membro.
Esclusione: il soggetto che ricondiziona AEE usate per destinarle all’estero non immette nuovi prodotti sul mercato nazionale, né li distribuisce a utilizzatori in Italia.
L’art. 8 prevede l’obbligo per i produttori di finanziare la gestione dei RAEE;
L’art. 29 impone l’iscrizione al Registro nazionale.
Se il soggetto non è qualificabile come produttore, non si applicano tali obblighi.
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