Con il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2025, n. 441, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su un elemento molto operativo del permitting per gli impianti a fonti rinnovabili quali la standardizzazione della modulistica. Il decreto introduce modelli unici nazionali per la presentazione delle istanze nei principali regimi autorizzativi previsti dal Testo Unico delle Rinnovabili, con effetti pratici su tempi, certezza procedurale e gestione documentale da parte di operatori e pubbliche amministrazioni.
Il contesto resta quello del D.Lgs. 190/2024, che ha riordinato il quadro autorizzativo e ricondotto le procedure a tre categorie principali: attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU). L’attività libera copre gli interventi che non richiedono un titolo abilitativo, fatti salvi vincoli e condizioni specifiche; la PAS si applica a interventi standardizzati a medio impatto e prevede la presentazione di un’istanza strutturata con termini definiti; l’AU riguarda impianti più complessi o di maggiore rilevanza territoriale e accentra, in un unico procedimento, pareri e titoli necessari. Il DM 441/2025 incide in modo diretto su PAS e AU, adottando modelli unici nazionali.
La differenza rispetto al regime precedente è soprattutto nella fase di presentazione dell’istanza. Prima, la modulistica era spesso eterogenea tra Regioni e Province autonome, con formati e richieste documentali non omogenei; questo generava incertezza, duplicazioni, richieste integrative e tempi istruttori meno prevedibili. Con i modelli unici nazionali, la componente documentale e dichiarativa viene resa omogenea su scala italiana, riducendo la variabilità territoriale e rendendo più replicabili le attività di permitting, sia lato operatore sia lato amministrazione.
La standardizzazione produce anche un effetto di “certezza procedurale”. Sapere ex ante quali informazioni tecniche, asseverazioni e allegati sono richiesti (e con quale struttura) riduce l’attrito nelle fasi di protocollazione e verifica e tende a limitare l’insorgenza di integrazioni istruttorie legate a difformità formali. In parallelo, modelli uniformi facilitano la gestione digitale delle pratiche e l’interoperabilità tra enti, migliorando tracciabilità e trasparenza del procedimento.
È importante chiarire cosa non cambia. Il DM 441/2025 non riscrive i criteri sostanziali di accesso ai regimi, non interviene su soglie, presupposti tecnici o condizioni localizzative che determinano se un intervento ricada in attività libera, PAS o AU. L’intervento è procedurale e organizzativo: agisce sul “come” si presenta l’istanza, non sul “quando” e “perché” un determinato regime si applica.
In termini di impatti, per gli operatori la modulistica unica consente di strutturare processi interni più standardizzati e di ridurre il rischio operativo legato alla variabilità locale nella parte formale e documentale. Per investitori e finanziatori, la maggiore uniformità contribuisce a migliorare la leggibilità del percorso autorizzativo, con benefici su pianificazione, due diligence e valutazione dei tempi di sviluppo, pur senza eliminare le complessità sostanziali legate a vincoli e pareri.
In sintesi, il DM 11 dicembre 2025, n. 441 non introduce una nuova architettura autorizzativa, ma rende più efficace l’attuazione del Testo Unico FER in un punto che, nella pratica, ha spesso rallentato i progetti: l’eterogeneità della modulistica e delle prassi. È un passaggio che può incidere concretamente sulla capacità del sistema di gestire volumi crescenti di iniziative rinnovabili con istruttorie più coerenti, comparabili e prevedibili.
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