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  • 26 Ottobre 2026
  • Contributi & Commenti

RAEE e batterie, rappresentante EPR: cosa cambia nel negoziato europeo di ottobre

L’Unione europea sta discutendo una semplificazione per le imprese che vendono apparecchiature elettriche e batterie in altri Paesi europei, al fine di consentire, a determinate condizioni, di operare senza dover nominare un rappresentante EPR in ciascun Paese di destinazione. La proposta riguarda la nomina del rappresentante, non la responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti. Registrazioni, dichiarazioni e contributi continuerebbero a essere dovuti. 

Per comprendere la proposta occorre partire dalla funzione del rappresentante. Quando un produttore vende in un Paese nel quale non è stabilito, la normativa può imporgli di nominare un soggetto locale incaricato di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, indicata con la sigla EPR. Questo sistema permette di individuare un responsabile nel mercato di destinazione, ma comporta costi amministrativi che si moltiplicano quando l’impresa opera in diversi Stati.

Un esempio chiarisce l’effetto della modifica. Una piccola impresa italiana vende online apparecchiature elettriche direttamente agli utilizzatori in Germania, dove non ha una propria sede. La disciplina RAEE le impone di nominare un rappresentante in Germania. Se la proposta diventasse applicabile e l’impresa avesse i requisiti richiesti, potrebbe non essere più obbligata a effettuare questa nomina. Dovrebbe comunque rispettare gli altri adempimenti previsti nel mercato tedesco ovvero registrarsi, dichiarare i prodotti immessi sul mercato e finanziare la gestione dei relativi rifiuti.

Le disposizioni oggi vigenti non sono identiche per tutte le filiere. Per i RAEE, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE riguarda il produttore stabilito in uno Stato membro che vende a distanza direttamente agli utilizzatori di un altro Stato membro nel quale non è stabilito. Per le batterie, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, insieme alla definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), comprende anche le vendite a distanza effettuate da produttori stabiliti fuori dall’Unione. La rappresentanza viene attribuita mediante mandato scritto nel Paese di destinazione.

Il 20 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha approvato emendamenti a due proposte del pacchetto di semplificazione Omnibus VIII. Una riguarda batterie e imballaggi, l’altra comprende la disciplina RAEE. Per entrambe, il Parlamento propone di limitare la sospensione ai produttori stabiliti nell’Unione qualificabili come microimprese o piccole imprese secondo la raccomandazione 2003/361/CE. Le medie e grandi imprese resterebbero fuori da questo beneficio, così come i produttori stabiliti in Paesi extra UE.

La sospensione proposta durerebbe fino al 1° gennaio 2035, oppure terminerebbe prima se diventasse applicabile una nuova disciplina europea comune sull’EPR comprendente anche le regole sui rappresentanti. Gli altri obblighi del produttore resterebbero invariati. Sono inoltre previste clausole per impedire che un’impresa si divida o si riorganizzi appositamente per ottenere il beneficio.

Su questo punto, però, Parlamento e Consiglio non hanno ancora trovato un accordo. Il Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, nel mandato negoziale del 21 ottobre ha escluso le batterie dalla proposta di regolamento sulla semplificazione. La differenza è sostanziale, il Parlamento vuole consentire una sospensione mirata anche per le batterie ed il Consiglio, nel testo adottato come base del negoziato, non prevede quella sospensione per questa filiera.

Per gli imballaggi il Consiglio propone invece una soluzione diversa: sospensione fino al 1° gennaio 2032 per i produttori stabiliti nell’Unione che immettono meno di una tonnellata di imballaggi all’anno in ciascun altro Stato membro. La soglia si calcolerebbe per singolo Paese, non sul totale delle vendite europee. Se il produttore violasse gli obblighi EPR, l’autorità potrebbe comunque imporgli di nominare un rappresentante. Queste condizioni riguardano gli imballaggi e non vanno applicate ai RAEE, che sono oggetto di una proposta distinta.

Per produttori e sistemi collettivi, quindi, la conclusione operativa è semplice: oggi gli obblighi non cambiano. I passaggi di ottobre definiscono alcune posizioni delle istituzioni europee, ma non autorizzano a interrompere i mandati dei rappresentanti o a sospendere registrazioni e contributi.

Il possibile vantaggio futuro consiste nel ridurre alcuni costi amministrativi delle imprese che vendono su più mercati. La sua utilità concreta dipenderà però anche da quanto saranno semplici le procedure che i produttori dovranno gestire direttamente. Eliminare la nomina obbligatoria, lasciando invariati registri, dichiarazioni e regole nazionali differenti, potrebbe infatti spostare parte del lavoro dal rappresentante all’impresa, anziché eliminarlo.

Fonti e riferimenti

Parlamento europeo, procedura 2025/0395(COD) e testo P10_TA(2026)0345 del 20 ottobre: emendamenti 10 e 14, sospensione proposta per le batterie e salvaguardie; rinvio ai negoziati.

Parlamento europeo, procedura 2025/0396(COD) e testo P10_TA(2026)0344 del 20 ottobre: emendamenti 18 e 20, sospensione proposta per i RAEE e salvaguardie; rinvio ai negoziati.

Consiglio dell’Unione europea, documento 14765/26 del 21 ottobre 2026: mandato negoziale, allegato, titolo e articoli 2 e 2-bis: perimetro limitato agli imballaggi, soglia nazionale e durata proposte.

Commissione europea, COM(2025) 983: proposta originaria, articolo 1 e relazione illustrativa: disposizioni sulla rappresentanza interessate dall’intervento.

Direttiva 2012/19/UE: articoli 16 e 17, paragrafo 2: registrazione e rappresentante autorizzato.

Regolamento (UE) 2023/1542: articoli 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), 55 e 56, paragrafi 1, 3 e 4: produttore, registro, rappresentanza e finanziamento.

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