news Contributi & CommentiIl ritiro dei RAEE da un centro di raccolta non dipende soltanto dalla disponibilità del contenitore e del mezzo. Con il formulario digitale, anche la possibilità di completare correttamente il documento diventa parte dell'organizzazione del servizio. Gli aggiornamenti pubblicati dal Centro di Coordinamento RAEE il 27 ottobre mettono a fuoco questo passaggio: il CdC annuncia l’adeguamento del portale al solo FIR digitale per le nuove richieste di ritiro dei centri comunali, mentre il calendario deve corrispondere alle fasce nelle quali il centro può effettivamente ricevere il trasportatore e assicurare la presenza del soggetto autorizzato alla firma.
Non si tratta di una nuova norma introdotta dal CdC RAEE. Il quadro è quello del RENTRI: la possibilità transitoria di utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale, prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 200/2025, convertito dalla legge 26/2026, si è conclusa il 15 settembre 2026. Il portale istituzionale indica quindi il 16 settembre come decorrenza dell'obbligatorietà del formato digitale per gli operatori iscritti, nel perimetro degli adempimenti applicabili.
La titolarità degli obblighi va ricostruita sulla gestione effettiva del centro. Il supporto ufficiale RENTRI chiarisce che i gestori dei centri di raccolta individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 sono soggetti all'iscrizione. Se la gestione del centro rientra nell'affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani, l'iscrizione e la trasmissione dei dati del registro fanno capo al gestore del servizio integrato. Non basta dunque identificare il Comune proprietario dell'area: occorre verificare chi esercita il servizio e con quale organizzazione.
L'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 59/2023 prevede la sottoscrizione elettronica del formulario nelle diverse fasi del trasporto. Da qui deriva una conseguenza organizzativa: programmare il ritiro senza rendere disponibile chi può firmare significa separare la logistica dalla tracciabilità. Il CdC RAEE segnala che l'assenza delle condizioni necessarie può impedire il regolare svolgimento del servizio. Per il gestore, il calendario pubblicato dovrebbe quindi essere verificato insieme ai turni del personale abilitato, comprese sostituzioni e assenze, non soltanto confrontato con gli orari di apertura al pubblico.
La comunicazione riguarda le richieste di ritiro nel sistema coordinato e non va trasformata in un'affermazione secondo cui il documento cartaceo sarebbe scomparso in ogni situazione. L’articolo 6, comma 1, del decreto 59/2023 conserva un regime specifico per i produttori non iscritti. Specifiche procedure istituzionali disciplinano inoltre le condizioni di indisponibilità o degrado temporaneo dei servizi: tra queste, il decreto direttoriale 254/2026 riguarda il degrado temporaneo. Un problema locale di organizzazione non può essere automaticamente assimilato a queste fattispecie: prima di applicare una procedura alternativa occorre verificarne i presupposti.
Nella stessa giornata il CdC RAEE ha presentato la configurazione dei valori predefiniti delle richieste di ritiro. Il sottoscrittore può impostare dati ricorrenti per i raggruppamenti e i servizi, anche tramite caricamento Excel, ed esportare le configurazioni. L'operatore conserva la possibilità di correggere i valori nella singola richiesta, senza modificare l'impostazione generale riservata al sottoscrittore. È una semplificazione utile, ma non una verifica automatica della situazione reale: un dato riproposto dal sistema deve restare coerente con il ritiro che si sta richiedendo.
Letti insieme, i due aggiornamenti suggeriscono di trattare anagrafiche, parametri delle richieste e disponibilità alla firma come elementi dello stesso processo. Il vantaggio non sta soltanto nel compilare più rapidamente una schermata, ma nel ridurre le incoerenze tra ciò che il portale comunica e ciò che il centro può realmente eseguire. L'automatismo aiuta quando i dati di partenza sono corretti; non sostituisce né la verifica dell'operatore né l'individuazione delle responsabilità.
Fonti e riferimenti
CdC RAEE, aggiornamenti operativi RENTRI per i centri comunali; CdC RAEE, configurazione dei valori predefiniti delle RdR; RENTRI, calendario del FIR digitale; RENTRI, periodo transitorio previsto dalla legge 26/2026; Supporto RENTRI, obblighi dei gestori dei centri di raccolta; Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, articoli 6 e 7; RENTRI, decreto direttoriale 9 settembre 2026, n. 254.

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