Il Decreto-legge approvato il 30 luglio 2025, noto come "Decreto Terra dei Fuochi", rappresenta una svolta significativa nel contrasto ai reati ambientali in Italia. Questo intervento normativo rafforza le tutele ambientali e sanitarie, modificando in profondità il Titolo VI-bis del Codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato, aggravanti e strumenti investigativi.
Tra le principali novità troviamo:
1. trasformazione degli illeciti ambientali in delitti molti illeciti finora trattati come contravvenzioni amministrative o reati minori diventano delitti, con pene più severe e maggiore rilevanza penale.
2. nuovi reati e aggravanti nel Codice penale sono stati modificati o introdotti i seguenti articoli: - art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale: punisce con reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro chi compromette o deteriora l'ambiente in modo significativo - art. 452-ter c.p. – Lesioni o morte come conseguenza del reato ambientale: prevede aggravanti nei casi in cui l’inquinamento causi danni alla salute o la morte - art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: aggravante per condotte strutturate e ripetute, con pena fino a 9 anni di reclusione - art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica: diventa reato autonomo, sanzionato anche ai sensi della responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) - art. 452-septies c.p. – Impedimento al controllo: punisce chi ostacola ispezioni o verifiche ambientali.
3. esclusione delle attenuanti per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., le nuove fattispecie sono escluse dall'applicazione dell'istituto della tenuità del fatto. 4. arresto in flagranza differita e investigazioni sotto copertura l'art. 382-bis c.p. è stato integrato per consentire l’arresto in flagranza differita per i nuovi ecodelitti e l'utilizzo di agenti sotto copertura.
Operazioni sotto copertura: Gli agenti infiltrati possono assumere identità fittizie per raccogliere prove all’interno di organizzazioni criminali o imprese coinvolte in attività illecite ambientali. Questa tecnica consente di documentare le condotte criminose dall’interno, superando le difficoltà di accesso e di prova.
Arresto in flagranza differita: Quando si raccolgono prove certe a seguito di un’operazione sotto copertura, è possibile procedere all’arresto dell’indagato anche se la flagranza non è immediata, ma si configura in un momento successivo, in cui l’attività criminosa è ancora in corso o si sta concretizzando.
5. amministrazione giudiziaria delle imprese inquinanti estensione dell'art. 34 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) per applicare l'amministrazione giudiziaria anche alle aziende coinvolte in gravi reati ambientali. 6. rafforzamento della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies è stato modificato per includere: - reato di omessa bonifica, - reato di impedimento al controllo. Con sanzioni pecuniarie da 400 a 800 quote.
7. nuove sanzioni accessorie - sospensione della patente e fermo del veicolo per trasporto illecito di rifiuti; - cancellazione o sospensione dall’Albo dei gestori ambientali in caso di recidiva.
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