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news Contributi & Commenti

  • 06 Novembre 2023
  • Contributi & Commenti
  • Ottavio Saia Ottavio Saia

Un fine vita travagliato per il fotovoltaico incentivato

Nel mese di agosto di quest’anno abbiamo festeggiato il compleanno del pluri-rimandato DD DG EC n. 54 di approvazione delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” (anche Istruzioni) – che aggiorna le Istruzioni per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia – e di cui, ad oggi, siamo solo, si fa per dire, al secondo rinvio in termini di applicazione (la prima scadenza 31/12/2022 è stata rinviata con D.L. 13/2023 a 06/2023 ed ancora procrastinata nel mese di luglio, con L. 87/2023, a 06/2024).
Rinviamo ad un successivo intervento le riflessioni squisitamente estetiche sul documento (che tali non sono), legate all’allegro uso di termini quali ‘smaltimento’, ‘trattamento’, ‘gestione’, ecc. ed entriamo nel merito dei contenuti per una prima (breve) analisi su una delle principali novità introdotte: l’individuazione dell’importo da versare al Sistema Collettivo, quale opzione alternativa (conosciuta come opzione D.Lgs. 118/2020) al trattenimento delle quote da parte del GSE. Sappiamo infatti che, al fine di evitare il trattenimento della quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione del fine vita dei pannelli da parte del GSE, i Soggetti Responsabili degli impianti incentivati possono prestare una garanzia finanziaria, nel trust di uno dei Sistemi Collettivi (ex art. 24-bis, c.1 D.Lgs. n. 49/2014). Il valore della quota da versare, era stabilito dal mercato o meglio dai Sistemi Collettivi e si attestava sui 4 o 5 €/pannello. Di seguito, con la pubblicazione delle Istruzioni di agosto, il valore è stato definito dallo Stato in 10€/ pannello. Da subito si è notato che il ‘prezzo’ imposto risultava molto più alto rispetto a quello richiesto dai Consorzi fino a quel momento. In verità, sfogliando il paragrafo 5.1.1 delle Istruzioni, non si fatica a comprenderne i motivi, perché la quota imposta è “… finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e smaltimento (sic!) ambientalmente compatibile dei moduli fotovoltaici a fine vita”, ma soprattutto tiene conto del “… ritiro del pannello fotovoltaico dal sito di installazione, ivi incluse le attività di smontaggio e imballaggio dei pannelli…”.
È vero, i conti così potrebbero funzionare (il condizionale non è casuale), ma il problema è un altro: sfortunatamente la disposizione non appare affatto legittima, in quanto non compatibile con il quadro normativo di rango primario.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 183 lett. n) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., per attività di «gestione» rifiuti, devono intendersi le attività di ‘raccolta’, ‘trasporto’, ‘recupero’ e ‘smaltimento’ così come circoscritte dal medesimo articolo.
Leggendo le definizioni è evidente che le operazioni di «smontaggio» non rientrano tra le attività di «gestione» come formalmente definite e men che meno un semplice artificio lessicale (‘ivi incluse’) può sanare l’anomalia. Ad esempio, se si volesse far rientrare le stesse (smontaggio) tra le attività di «raccolta», intese quali prime attività di gestione svolte sul sito del detentore del pannello-rifiuto (lett. o, dell’art. 183) potremmo facilmente constatare che questo non è possibile, in quanto la raccolta è “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta…”. Dunque niente «smontaggio» tra le attività da finanziare per il fine vita. Non a caso, le precedenti Istruzioni GSE (leggi quelle del 2019 e 2021 lett. a, par. 5.1), coerentemente con il quadro normativo sovraordinato, sottolineavano che “la quota trattenuta dal GSE sarà utilizzata esclusivamente per coprire i costi relativi al prelievo dei RAEE fotovoltaici dal sito e, pertanto, non sono comprese le attività di smontaggio e imballaggio di tali pannelli”.
Tutto quanto fin qui rilevato trova conferma in una lettura complessiva della disciplina nazionale e comunitaria, che – come dal combinato disposto artt. 12 e 13 Dir. 2012/19/ UE e artt. 8, 24-bis, 23, 24 e 40 c.3 del D.Lgs. 49/2014 – in relazione agli obblighi di finanziamento imposti ai produttori (di pannelli) anche per mezzo dei Sistemi Collettivi, fa riferimento alle attività di «gestione» del pannello (rifiuto), circoscrivendo, ancora una volta, la copertura finanziaria imposta ai Soggetti Responsabili alle attività di ‘raccolta’, ‘trasporto’, ‘recupero’ e ‘smaltimento’, e non comprendendo operazioni diverse quali quelle di «smontaggio».
Ma non finisce qui, se fosse corretto il ragionamento del GSE contenuto nelle Istruzioni e dunque le attività di «smontaggio» rientrassero tra le attività di «gestione» di un rifiuto, tutti coloro che hanno svolto o stanno svolgendo attività di revamping, ovvero che semplicemente chiedono di sostituire pannelli danneggiati dalle grandinate, qualora – come sempre accade – si rivolgano a soggetti non autorizzati (ex art. 212 c. 5 del D.lgs 152/2006) dall’Albo nazionale Gestori Ambientali per le attività di smontaggio (leggi «gestione»), sarebbero – insieme agli ignari appaltatori – assoggettati alla disciplina sanzionatoria ambientale (ex art. 256 del D.lgs 152/2006 ovvero art. 452-quaterdecies del Codice Penale), per aver violato l’art. 212 c. 5, i primi, e l’art. 188 c. 4, gli altri, del Testo Unico ambientale ed aver rispettivamente affidato e condotto un’attività di gestione di rifiuti (lo «smontaggio» appunto) in maniera non autorizzata (ex multis Cass. Penale III 7461/2008).
Per chiudere, una nota di ottimismo, il chiaro contrasto fin qui delineato tra norme di rango primario e quanto imposto dal GSE – che ha reso claudicante la copertura legislativa delle quote, in caso di opzione 118 – non è sfuggito a tutti, tant’è che quanto sopra osservato (per l’Istruzione del GSE) risulta oggi sub iudice presso il TAR del Lazio, essendone stato richiesto, a tempo debito, l’annullamento per incostituzionalità da parte di un gruppo di Soggetti Responsabili e di un (unico) Sistema Collettivo, E-Cycle, a tutela dei propri consorziati.
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