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news Contributi & Commenti

  • 10 Settembre 2025
  • Contributi & Commenti
  • Ottavio Saia Ottavio Saia

Nuovi codici EER per i rifiuti di batterie

Con la Decisione delegata (UE) 2025/934 la Commissione europea ha modificato in maniera sostanziale l’elenco europeo dei rifiuti contenuto nella Decisione 2000/532/CE, introducendo nuove voci specifiche per le batterie e per i residui derivanti dai relativi processi di trattamento. L’obiettivo dichiarato è quello di aggiornare la classificazione dei rifiuti alla luce delle nuove tecnologie disponibili sul mercato – in particolare accumulatori al litio, al sodio e al nichel – e di adeguarla ai processi industriali che sempre più spesso prevedono fasi di riciclo meccanico e termico. La revisione interessa soprattutto il capitolo 16 06, che viene completamente riscritto con codici dedicati a ciascuna tipologia di batteria, mentre nei capitoli 10, 19 e 20 compaiono voci aggiuntive che descrivono scorie, frazioni intermedie e rifiuti misti contenenti accumulatori.

La decisione è entrata in vigore il 9 giugno 2025, ma la sua applicazione è stata rinviata, a seguito di una rettifica pubblicata il 19 agosto 2025, al 9 dicembre 2026. Questo slittamento di un mese rispetto al termine originariamente previsto (9 novembre 2026) è stato pensato per concedere agli Stati membri e agli operatori un margine ulteriore per adeguare i propri strumenti normativi e gestionali.

In Italia le conseguenze saranno dirette, perché i nuovi codici andranno a modificare il D.Lgs. 152/2006 e in particolare l’Allegato D alla Parte IV, che contiene l’elenco dei rifiuti recepito dalla normativa comunitaria. Sarà necessario rivedere anche l’Allegato I alla stessa Parte IV, relativo ai criteri di classificazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, così da garantire la piena coerenza con le nuove voci introdotte. A cascata, l’impatto si rifletterà su tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale: registri di carico e scarico, formulari di identificazione, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), oltre che sulle autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto (AUA e AIA), che dovranno essere aggiornate con i nuovi codici EER.

Questo intervento si inserisce inoltre in un contesto normativo più ampio, segnato dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, che introduce obblighi stringenti di progettazione sostenibile, responsabilità estesa del produttore e obiettivi di raccolta e riciclo più elevati. La ridefinizione dei codici EER rappresenta quindi uno strumento tecnico necessario per rendere concretamente operativi tali obiettivi, consentendo una gestione dei rifiuti di batterie più precisa, trasparente e sicura, e assicurando al contempo la tracciabilità dei flussi in un’ottica di economia circolare.


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