Il D.L. 116/2025, che dovrà essere convertito in legge entro l'8 ottobre 2025, ridefinisce il quadro giuridico e le fattispecie-chiave sulla gestione illecita dei rifiuti, elevando le cornici edittali e introducendo nuove aggravanti (vedi tabella). Il Legislatore sposta il baricentro della tutela ambientale del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) verso le fattispecie delittuose, affiancando misure accessorie e strumenti di prevenzione. Questo decreto segna una svolta normativa significativa: molte condotte precedentemente trattate come contravvenzioni diventano delitti perseguibili penalmente, con sanzioni potenziate e strumenti più incisivi di contrasto, nell'ambito di un approccio più rigoroso alla tutela ambientale e alla salute pubblica. La sfida pratica pare essere bilanciare proporzionalità e certezza del diritto con un’effettiva compliance lungo la filiera dei rifiuti.
Un primo importante impatto si coglie sull’art. 256, c. 1, lett. a)–b) del TUA, che puniva la gestione senza titolo come contravvenzione (ammenda/arresto per i non pericolosi; arresto e ammenda per i pericolosi), lasciando spazio all’estintiva semplificata di cui agli artt. 318-bis ss. quando mancavano danno o pericolo concreto e, talvolta, al 131-bis. Oggi: il nuovo art. 256 unifica la fattispecie e la eleva a delitto (reclusione 6 mesi–3 anni per non pericolosi; 1–5 anni per pericolosi), introduce aggravanti legate a pericolo/siti ed altre, quali sospensione della patente e confisca obbligatoria del mezzo; l’estintiva non è più applicabile e il 131-bis è precluso per le ipotesi indicate dal decreto.
In pratica, quello che era l’articolo più contestato in sede di procedura estintiva (con confini spesso dibattuti su danno o pericolo) oggi rientra nel circuito del processo pieno: meno deflazione, più misure reali e maggiore esposizione penale per operatori e imprese. Basti pensare ai numerosi illeciti contestati in tema di gestione errata del deposito temporaneo (Cass. pen., Sez. III, 23 feb. 2024, n. 8050), ovvero degli stoccaggi presso impianti autorizzati (Cass. pen., Sez. III, 12 feb. 2019, n. 6717), e ancora il trasporto di rifiuti propri senza iscrizione semplificata (mancata/decaduta l’iscrizione dei “produttori che trasportano i propri rifiuti”): oggi sono delitti. Sulle medesime condotte possono inoltre innestarsi gli aggravamenti del nuovo regime (pericolo/siti contaminati) e, se commesse con veicolo, anche la sospensione della patente e la confisca del mezzo; non è più praticabile l’estintiva e si restringe lo spazio per la tenuità nei casi ostativi.
Qualche esempio. Gestione senza titolo con pericolo concreto (art. 256, co. 1 + 1-bis/1-ter): un impianto gestisce rifiuti non pericolosi superando il limite autorizzato in termini di stoccaggio sul piazzale esterno. Durante l'accertamento sul piazzale, ARPA campiona le acque di prima piogga e documenta superamenti tabellari considerando un rischio attuale per il corpo recettore. Qualificazione: art. 256, co. 1 (delitto: reclusione 6 mesi–3 anni) aggravato per pericolo concreto (co. 1-bis/1-ter ⇒ aumento di pena).
Ancora. Trasporto rifiuti pericolosi su strada: pericolo più misure accessorie (art. 256, co. 1 – rifiuti pericolosi – + 1-ter/1-quater): durante un controllo stradale, un vettore trasporta rifiuti pericolosi senza iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Nel vano di carico si riscontrano imballaggi danneggiati (collo non più a tenuta) contenenti polveri o liquidi disperdibili. Verbale e foto attestano perdita attuale o rischio concreto di dispersione. Qualificazione: art. 256, co. 1 (delitto: reclusione 1–5 anni perché pericolosi), aggravato per pericolo concreto (co. 1-ter). Effetti: sospensione della patente (co. 1-ter) e confisca obbligatoria del mezzo (co. 1-quater). Estintiva non applicabile; 131-bis escluso se rientra nei commi ostativi. Misure: sequestro preventivo del mezzo e, in sentenza, confisca.
Il decreto introduce anche nuove forme colpose per alcune fattispecie (nuovo 259-ter), il che non significa derubricare il fatto a contravvenzione, ma aprire alla punibilità per colpa di alcune nuove figure delittuose sui rifiuti, con pena ridotta, senza estintiva, e con la tenuità regolata per rinvio, dunque chiusa dove la fattispecie base è tra gli ostativi, residuale dove non lo è.
Se il produttore omette la diligenza dovuta (ad es. non verifica iscrizioni/abilitazioni, non controlla titoli dell’impianto di destino) e il fatto rientra in un delitto colposo, può configurarsi la cooperazione colposa: si risponde per negligenza organizzativa che ha agevolato il fatto. Qui, ancora, cadono estintiva e (nei casi ostativi) 131-bis. In sintesi, con il 256-delitto, l’inquadramento a concorso del produttore potrà non essere più un’eccezione ma un’opzione frequente quando il suo apporto — doloso o colposo (nei delitti colposi) — risulta determinante. Le aggravanti pericolo/sito si riflettono anche sul concorrente; gli spazi deflattivi si chiudono e, per l’organizzazione, scatta l’ombrello 231 con possibili interdittive.
Da quanto indicato sopra si coglie subito l'altro aspetto importante relativo alla procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis, 318-ter, 318-quater e 318-quinquies del TUA. Sì, perché lo strumento resta utilizzabile solo per le contravvenzioni prive di danno o pericolo concreto e attuale (art. 318-bis, co. 1), mediante prescrizioni della P.G. e pagamento amministrativo pari a ¼ del massimo edittale (art. 318-quater, co. 2). Quando, invece, la cornice passa alla reclusione (delitto) – ad es. nelle ipotesi oggi tipizzate agli artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 259 T.U.A. – oppure si accerta un pericolo concreto, l’estintiva non opera e il procedimento prosegue davanti al giudice penale.
Sul versante dei meccanismi deflattivi incide anche la rimodulazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Prima del D.L. 116/2025 non esisteva uno sbarramento “per legge” per i reati ambientali del TUA; il giudizio era casistico. Il nuovo quadro tipizza come ostativi i delitti TUA di art. 255-ter, art. 256, commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, art. 256-bis e art. 259 (consumati o tentati), escludendo espressamente l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a tali fattispecie. Per le restanti ipotesi continua a valere la valutazione complessiva su modalità della condotta, scarsa entità del danno o del pericolo, non abitualità e condotta successiva.
Il decreto interviene anche sugli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.. Per il primo, nel traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività il legislatore valorizza il pericolo concreto, prevedendo aumenti di pena quando il fatto si svolga in aree già compromesse o esponga a rischio recettori sensibili. Per le attività organizzate di traffico illecito di rifiuti prevede un incremento di pena che fotografa la dimensione sistemica del fenomeno (catene logistiche, schermi societari, pianificazione del profitto illecito), quasi fosse a geometria variabile, calibrando la risposta punitiva sull’effettiva offensività, senza sacrificare la tipicità.
Sul piano processuale, l’art. 382-bis c.p.p. estende la flagranza differita ai principali delitti ambientali del c.p. e del TUA, consentendo di valorizzare riprese video-fotografiche e altri tracciati entro 48 ore: si colma così il deficit di immediatezza tipico dei reati ambientali e si rafforzano i presupposti per misure precautelari e reali.
Ma la vera novità la troviamo con le operazioni sotto copertura. L’ampliamento dell’operatività delle prime (art. 9, L. 146/2006) viene allineato alle nuove coordinate della legislazione ambientale, consentendo di penetrare filiere illecite di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dove l’elemento organizzativo e gli schermi societari rendono altrimenti difficoltosa l’emersione della responsabilità. Tali operazioni, più che un semplice metodo di indagine, costituiscono un moltiplicatore di efficacia per misure reali (sequestri/confische) e misure interdittive (D.Lgs. 231/2001, Albo, ecc.), in quanto incidono in maniera significativa su due profili: il fumus (indizi forti del reato) e il periculum (rischio attuale di prosecuzione/recidiva o dispersione delle prove/beni). Basti pensare a come l’undercover documenta serialità e attualità delle condotte (ritiri periodici, consegne programmate, miscelazioni ricorrenti), rafforzando il periculum (“se non interveniamo, l’attività illecita continua domani”); oppure a come il medesimo operatore sotto copertura ottiene documenti genuini (formulari, registri, DDT, pesate), tracciati GPS, fatture, chat operative — tutto materiale che spesso non emerge con una perquisizione a freddo. Ed ecco come l'infiltrato dimostra la destinazione funzionale di un bene ben identificato al reato (non un uso occasionale), smontando la difesa del “terzo estraneo” e inquadrando le condotte finalizzate. L’infiltrazione nei nodi della filiera (intermediari, trasportatori, impianti) documenta serialità e attualità delle condotte (miscelazioni, conferimenti ripetuti, spedizioni finalizzate al trattamento illecito: art. 256-bis), produce atti genuini (formulari/registri ex art. 258, tracciati GPS, pesate) e rende più agevole la richiesta di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) e la successiva confisca “ambientale” già tipizzata nel TUA (art. 256, co. 1-quater – confisca del mezzo; art. 256, co. 3-ter – confisca dell’area in caso di discarica abusiva; art. 258, co. 4-bis – confisca del mezzo per violazioni documentali).
In parallelo, l’amministrazione giudiziaria — art. 34, D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) — viene estesa anche ai procedimenti per reati ambientali. Tale misura prevede l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, applicabile quando un'impresa si sia trovata, anche occasionalmente, a beneficiare di agevolazioni scaturite da organizzazioni mafiose. Una misura, dunque, non solo afflittiva, ma di bonifica gestionale e di tutela del mercato, capace di preservare continuità lecita e posti di lavoro.
Alla luce degli approfondimenti dottrinali (cfr G. Alborino, “Abbandoni di rifiuti da veicoli in sosta o in movimento”, Passiamo.it) e dei testi coordinati riteniamo utile ricordare che il D.L. 116/2025 interviene anche sul Codice della Strada con una precisa linea di demarcazione: la nuova lett. f-bis dell’art. 15 colpisce solo i rifiuti riconducibili agli artt. 232-bis e 232-ter TUA (prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni), mentre ogni altra tipologia di abbandono da veicoli rientra nelle fattispecie TUA (artt. 255, 255-bis e 255-ter). Infine, l’art. 201, co. 5-quater, estende l’accertamento differito con sistemi di videosorveglianza anche alle violazioni dell’art. 15, lett. f-bis.
Norma TUA | Vecchio inquadramento | Nuovo quadro (D.L. 116/2025) | Cosa cambia | Pro estintiva 318-bis TUA | Tenuità 131-bis c.p. |
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Art. 212 – Albo Gestori Ambientali (nuovo c.19-ter) | Nessun comma 19-ter; non era prevista sanzione accessoria specifica per autotrasporto non iscritto all’Albo | Introdotto c.19-ter: sospensione 15 gg–2 mesi dall’Albo autotrasporto; in caso di recidiva, cancellazione e divieto di reiscrizione per 2 anni | Misura accessoria/interdittiva a tutela della filiera autorizzata | N/A – misura amministrativa/interdittiva. | N/A |
Art. 255 – Abbandono (c.1 sostituito) | Cornice contravvenzionale con ammenda (importi inferiori) | Ammenda €1.500–18.000; se commesso con veicolo, sospensione patente 1–4 mesi | Aumento delle sanzioni e misura accessoria sulla patente | SÌ (contravvenzione), solo se assenti danno/pericolo concreto. | NO (non ostativo testuale) |
Art. 255 – nuovo c.1.1 (titolari impresa/enti) | Assente | Arresto 6 mesi–2 anni o ammenda €3.000–27.000 | Tipizzazione per soggetti economici sull’abbandono di non pericolosi | SÌ (contravvenzione), salvo danno/pericolo o concorso con 255-bis/ter. | NO (non ostativo testuale) |
Art. 255 – c.1-bis riscritto + c.1-ter (mozziconi/rifiuti minimi) | Sanzione amministrativa € 30–150 (fumo) e minute; max € 300 (mozziconi) | Sanzione amministrativa €80–320; accertamento via videosorveglianza; competenza del Sindaco | Soglie aumentate e disciplina accertamento/competenza. | N/A – illecito amministrativo. | N/A |
Art. 255 – rubrica | “Abbandono di rifiuti” | “Abbandono di rifiuti non pericolosi” | Allineamento sistematico con 255-bis/ter | N/A – variazione formale. | N/A |
Art. 255-bis (NUOVO) – Abbandono non pericolosi in casi particolari | Assente | Delitto: reclusione 6 mesi–5 anni; imprese/enti 9 mesi–5 anni e 6 mesi; patente 2–6 mesi se con veicolo | Nuova fattispecie delittuosa su pericolo/siti contaminati | NO – delitto (estintiva esclusa). | NO (non ostativo testuale: valutazione caso per caso) |
Art. 255-ter (NUOVO) – Abbandono rifiuti pericolosi | Assente come articolo autonomo | Delitto: reclusione 1–5 anni (fino a 6 con aggravanti) | Autonomizzazione dell’abbandono di pericolosi come delitto. | NO – delitto (estintiva esclusa). | SÌ – espressamente ostativo |
Art. 256 – comma 1 (alinea) | Contravvenzione (arresto/ammenda) | Delitto: reclusione 6 mesi–3 anni (non pericolosi) e 1–5 anni (pericolosi) | Passaggio alla reclusione e semplificazione della struttura. | NO – delitto (estintiva esclusa). | SÌ – espressamente ostativo |
Art. 256 – nuovi c.1-bis, 1-ter, 1-quater | Assenti | Aggravanti per pericolo/siti contaminati; sospensione patente 3–9 mesi se con veicolo; confisca del mezzo | Nuove aggravanti e sanzioni accessorie/realistiche. | NO – seguono la natura delittuosa del c.1. | SÌ – inapplicabile per i commi ostativi (1-bis) |
Art. 256 – c.2 | Previgente ipotesi autonoma | Abrogato | Razionalizzazione delle fattispecie | N/A – abrogato. | N/A |
Art. 256 – c.3 + 3-bis + 3-ter (discariche abusive) | Contravvenzione con arresto/ammenda (cornici inferiori) | Delitto: reclusione 1–5 anni; aggravate: 2–6 anni (fino a 7 se pericolosi); confisca area e obbligo bonifica | Pene molto più alte e strumenti reali di ripristino. | NO – delitto (estintiva esclusa). | SÌ – espressamente ostativo (3 e 3-bis) |
Art. 256 – c.5 (miscelazione illecita, etc.) | Arresto 6 mesi–2 anni + ammenda €2.600–26.000 | Cornice confermata, testo coordinato (senza rinvio a lett. b) | Allineamento formale | SÌ, solo in assenza di danno/pericolo concreto (contravvenzione). | NO (non ostativo testuale) |
Art. 256-bis – Combustione illecita di rifiuti | Delitto (cornici 2–5 anni; 3–6 se pericolosi) | Delitto confermato; nuovi c.3-bis e 3-ter con aumenti in caso di pericolo/incendio. | Rafforzamento su rischio/incendio e finalizzazione alla combustione. | NO – delitto (estintiva esclusa). | SÌ – espressamente ostativo |
Art. 258 – registri/formulari (penale c.4) | Penale via rinvio all’art. 483 c.p. (regime previgente) | Delitto autonomo al c.4: reclusione 1–3 anni; misure accessorie (c.2-bis, c.4-bis). | Tipizzazione penale autonoma e nuove sanzioni accessorie | NO per il c.4 (delitto); N/A per i profili amministrativi. | NO (non ostativo testuale: valutazione caso per caso) |
Art. 259 – spedizione illegale di rifiuti | Rubrica e quadro sanzionatorio meno definiti | Delitto: reclusione 1–5 anni; aggravata se pericolosi; coordinamento con Reg. (UE) 2024/1157. | Tipizzazione chiara e raccordo UE | NO – delitto (estintiva esclusa). | SÌ – espressamente ostativo |
Art. 259-bis (NUOVO) – Aggravante attività d’impresa | Assente | Aumento di 1/3 delle pene per 256, 256-bis, 259; responsabilità per omessa vigilanza; rinvio a 231/2001. | Aggravante trasversale e ponte con 231 | N/A – circostanza aggravante. | N/A |
Art. 259-ter (NUOVO) – Delitti colposi | Assente | Prevede la forma colposa per 255-bis/255-ter/256/259 con diminuzione di pena. | Chiusura del sistema sulle forme colpose | NO – delitti (estintiva esclusa). | Segue il regime dell’articolo base: SÌ se ostativo (255-ter/256/256-bis/259), altrimenti no |
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