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La Legge 20 aprile 2026, n. 50 incide in modo significativo sulla gestione dei RAEE professionali, introducendo un rafforzamento dell’obbligo operativo di ritiro “uno contro uno” in capo ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali. Secondo la lettura fornita dal Centro di Coordinamento RAEE, i distributori di AEE professionali sono oggi tenuti a svolgere il servizio di ritiro “uno contro uno” dei RAEE professionali anche in assenza di incarico da parte del produttore. La medesima indicazione chiarisce che, per tale attività, i distributori possono utilizzare le procedure semplificate, compreso il documento di trasporto in luogo del formulario, e devono iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE per questa specifica gestione.
La novità deve però essere correttamente collocata nel sistema. La Legge n. 50/2026 non trasferisce sul distributore l’onere finanziario finale della gestione del RAEE professionale, ma rafforza il suo ruolo operativo. Il distributore diventa il soggetto che deve assicurare il ritiro in occasione della fornitura di una nuova AEE equivalente, anche quando non abbia ricevuto un mandato dal produttore. Il finanziamento della gestione resta invece regolato dalla disciplina EPR do cui al D.Lgs. 49/2014 e, per i pannelli fotovoltaici, dalla disciplina speciale dell’art. 24-bis.
Questa distinzione è decisiva nel caso dei moduli fotovoltaici professionali. I pannelli FV sono AEE quando giungono a fine vita diventano RAEE, e, se provengono da impianti qualificabili come professionali, devono essere trattati come RAEE professionali. Non vi è quindi una ragione sistematica per escluderli dall’ambito applicativo del nuovo obbligo operativo di ritiro “uno contro uno”. La presenza dell’art. 24-bis non sottrae i pannelli FV alle regole operative del ritiro, impone piuttosto di coordinare tali regole con il regime speciale di finanziamento previsto per il fotovoltaico.
Il distributore o installatore che vende nuovi moduli FV professionali in sostituzione di moduli dismessi deve quindi assicurare il ritiro “uno contro uno” dei vecchi pannelli. Questo obbligo riguarda la presa in carico del RAEE e il suo avvio alla filiera autorizzata. Non dovrebbe invece essere confuso con attività ulteriori, quali smontaggio in quota, sezionamento elettrico, messa in sicurezza dell’impianto, movimentazione speciale, utilizzo di gru, ponteggi, imballaggi particolari o altre prestazioni di cantiere. Tali attività non coincidono automaticamente con il servizio RAEE e devono essere disciplinate contrattualmente.
Sul piano finanziario, il riferimento generale per i RAEE professionali è l’art. 24 del D.Lgs. 49/2014, mentre per i pannelli fotovoltaici opera oggi la disciplina speciale dell’art. 24-bis. Quest’ultimo stabilisce che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale. Il documento tecnico esaminato ricostruisce correttamente la successione dei regimi, distinguendo la fase precedente al D.Lgs. 49/2014, quella disciplinata dall’art. 24 e dal D.M. 9 marzo 2017, n. 68, e quella successiva al D.Lgs. 118/2020, con l’introduzione dell’art. 24-bis.
Per i moduli FV professionali non incentivati immessi prima del 13 agosto 2012, il regime speciale dell’art. 24-bis non pone una responsabilità finanziaria in capo ai produttori. In assenza di garanzie, accordi specifici, coperture contrattuali, regimi incentivanti o presa in carico volontaria da parte di un sistema, il costo della gestione a fine vita tende quindi a ricadere sul detentore. La Legge n. 50/2026 può imporre al distributore il ritiro operativo se ricorrono i presupposti del “uno contro uno” professionale, ma non risolve automaticamente il problema della copertura economica di moduli immessi prima del discrimine temporale del 13 agosto 2012 che rimangono a carico del detentore (o produttore del rifiuto).
I moduli immessi tra il 13 agosto 2012 e l’11 aprile 2014 rappresentano la fascia più problematica. Essi rientrano nel perimetro temporale dell’art. 24-bis, perché sono AEE di fotovoltaico immesse dopo il 13 agosto 2012. Tuttavia, al momento della loro immissione, il D.Lgs. 49/2014 non era ancora operativo in Italia e non risultava normalmente attivo un sistema nazionale di iscrizione al Registro AEE, adesione a sistema collettivo o individuale e prestazione della copertura finanziaria per quei moduli. Il documento evidenzia infatti che prima del 12 aprile 2014 i moduli FV non erano ancora disciplinati nel quadro organico RAEE II/EPR nazionale e che solo dal 12 aprile 2014 entrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
Per questa fascia, l’obbligo legale di finanziamento non può essere escluso, perché l’art. 24-bis li ricomprende nel perimetro della responsabilità dei produttori. Resta però critica l’individuazione concreta del soggetto tenuto a sostenere il costo. In caso di dismissione “uno contro zero”, manca l’aggancio alla fornitura di una nuova AEE equivalente e può risultare difficile individuare un sistema originario effettivamente attivabile. In caso di sostituzione “uno contro uno”, invece, il riferimento più coerente appare il produttore della nuova AEE equivalente, o il relativo sistema collettivo/individuale, perché è la nuova immissione sul mercato a generare l’obbligo operativo di ritiro in capo al distributore.
Per i moduli FV professionali non incentivati immessi dal 12 aprile 2014 fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2020, il produttore/importatore era già obbligato per legge a iscriversi al Registro AEE, aderire a un sistema individuale o collettivo e prestare la copertura finanziaria per la gestione a fine vita. In questa fase il riferimento era l’art. 24 del D.Lgs. 49/2014, poi integrato dalle modalità del D.M. 9 marzo 2017, n. 68. Il documento ricostruisce tale fase evidenziando che, nel professionale, il produttore aveva una responsabilità finanziaria individuale e poteva adempiere tramite sistema collettivo, ma la copertura restava riferita alle AEE professionali immesse dal singolo produttore.
La copertura esisteva dunque già come obbligo normativo. Tuttavia, prima dell’art. 24-bis, essa operava dentro una logica generale del sistema RAEE professionale, non ancora pienamente matricolare e non strutturata secondo il modello specifico per modulo introdotto dal D.Lgs. 118/2020. Ne consegue che il sistema individuale o collettivo riferibile al produttore/importatore originario è il soggetto che deve essere attivato per la gestione dei moduli immessi in quel periodo. Se il distributore che ritira in “uno contro uno” non riesce a individuare il sistema competente, o se il sistema contesta la presa in carico per assenza di tracciabilità puntuale, non si determina automaticamente uno spostamento dell’obbligo finanziario sul produttore del nuovo modulo, si apre piuttosto una criticità applicativa del sistema EPR, perché una copertura era obbligatoria, ma non sempre è facilmente ricostruibile sul piano documentale.
Dal D.Lgs. 118/2020 in poi, con l’introduzione dell’art. 24-bis, la disciplina del fotovoltaico assume una configurazione speciale e più puntuale. La copertura finanziaria viene riferita ai moduli FV, parametrata al singolo modulo, collegata a strumenti di segregazione patrimoniale o equivalenti e fondata su una tracciabilità più precisa di matricola, produttore e modello. Per i moduli immessi dopo tale data, il distributore resta obbligato al ritiro operativo in “uno contro uno”, ma il finanziamento dovrebbe essere ricostruibile attraverso il sistema collegato al produttore/importatore originario del modulo dismesso.
La vera criticità della Legge n. 50/2026, applicata ai pannelli FV professionali, sta quindi nel disallineamento tra obbligo operativo e obbligo finanziario. Il distributore è il soggetto obbligato a ritirare, il produttore è il soggetto obbligato a finanziare. Tuttavia, soprattutto per i moduli immessi prima del D.Lgs. 118/2020, il distributore può non disporre di un canale immediato per individuare il produttore originario, il sistema collettivo competente o la copertura effettivamente utilizzabile. In questo modo rischia di dover anticipare costi che dovrebbero gravare sulla filiera EPR.
Per i moduli immessi tra il 2014 e il 2020, questa criticità deriva dalla distanza tra l’obbligo legale di copertura, già esistente, e l’assenza di una piena tracciabilità matricolare. Per i moduli immessi tra il 2012 e il 2014, la criticità è ancora più marcata, perché tali moduli rientrano oggi nel perimetro temporale dell’art. 24-bis, ma non erano normalmente assistiti da una copertura nazionale già versata al momento dell’immissione. Per i moduli pre-2012, invece, il problema è diverso, essi restano fuori dalla responsabilità speciale FV dei produttori e richiedono, in mancanza di garanzie o accordi, una regolazione economica specifica con il detentore.
La Legge n. 50/2026 è quindi applicabile anche al ritiro “uno contro uno” dei pannelli fotovoltaici professionali, ma deve essere letta come norma di obbligo operativo del distributore, non come norma di finanziamento. Il finanziamento resta governato dall’art. 24-bis e, per le fasi anteriori al 2020, dall’art. 24 e dal D.M. 68/2017. La criticità principale è che la legge impone al distributore di ritirare anche senza incarico del produttore, ma non disciplina in modo espresso il meccanismo di rivalsa o di presa in carico economica da parte del sistema competente. In assenza di procedure chiare tra distributori, produttori e sistemi collettivi, il rischio è che l’obbligo operativo venga scaricato sul distributore, mentre l’obbligo finanziario resti formalmente in capo al produttore ma difficilmente azionabile nella pratica. Conslusione i sistemi incassano i contributi ambientali e l’utente paga di nuovo il fine vita. Un film già visto.

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